Circolare Inail n. 53 del 19 dicembre 2017
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi. Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il termine per il versamento degli adempimenti e dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016-2017, in applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 148/2017. Il pagamento in unica soluzione o in forma rateale viene differito al 2018, con estensione fino a 24 rate mensili. La circolare illustra inoltre le regole dell’ordinanza commissariale n. 41/2017 in materia di regolarità contributiva nelle attività di ricostruzione, distinguendo nettamente tra DURC On Line e DURC di congruità e superando precedenti indicazioni sulla necessità di una posizione assicurativa territoriale per ciascun cantiere.
Sisma Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi e chiarimenti su DURC/DURC di congruità
Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi e regole su DURC
La circolare aggiorna la disciplina applicabile ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nelle date del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. L’intervento riguarda, da un lato, il differimento del termine per la ripresa dei versamenti sospesi; dall’altro, i chiarimenti operativi derivanti dall’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 in tema di regolarità contributiva delle imprese impegnate nella ricostruzione.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le principali fonti che hanno progressivamente disciplinato la materia:
- legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189;
- legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del d.l. 9 febbraio 2017, n. 8;
- legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;
- legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148;
- ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41;
- precedenti circolari Inail n. 41 del 18 novembre 2016, n. 5 del 24 gennaio 2017 e n. 24 del 3 luglio 2017.
Nuovo termine per la ripresa dei versamenti sospesi
La circolare ricorda che l’articolo 48, commi 13 e 14, del d.l. n. 189/2016 aveva disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi con scadenza dalla data degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017, prevedendo la ripresa entro il 30 ottobre 2017, in unica soluzione o fino a 18 rate mensili di pari importo.
Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del d.l. n. 148/2017, come convertito dalla legge n. 172/2017, ha modificato il terzo periodo dell’articolo 48, comma 13, stabilendo che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.
La circolare precisa quindi che:
- il precedente termine del 30 ottobre 2017 è differito al 30 maggio 2018;
- il numero massimo di rate passa da 18 a 24.
Modalità operative di pagamento
Per effetto della normativa vigente in tema di versamenti unificati, il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018.
Entro la stessa data devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni già concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989: tutte le rate sospese devono essere pagate insieme alla prima rata corrente.
Chi intende avvalersi del pagamento rateale deve:
- presentare apposita domanda alla Sede Inail competente;
- utilizzare il modulo allegato alla circolare, che sostituisce quello già allegato alla circolare Inail n. 24/2017;
- rispettare il limite minimo di 50,00 euro per ciascuna rata;
- versare la prima rata entro il 16 maggio 2018;
- versare le rate successive entro il giorno 16 di ogni mese.
È inoltre espressamente riconosciuta la facoltà di estinguere anticipatamente, in qualunque momento, la rateazione ex lege versando in un’unica soluzione quanto dovuto.
Codici di sospensione
La circolare conferma i codici di sospensione già comunicati con le precedenti circolari, precisando che sono in corso modifiche da parte della Direzione centrale organizzazione digitale.
Ordinanza commissariale n. 41/2017: regolarità contributiva nelle attività di ricostruzione
L’ordinanza commissariale del 2 novembre 2017, n. 41, disciplina misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. La circolare evidenzia che l’articolo 1 dell’ordinanza definisce in modo puntuale il rilascio del DURC On Line e del DURC di congruità.
Per gli interventi di ricostruzione pubblica, il Responsabile unico del procedimento (RUP) verifica la regolarità dell’impresa esecutrice:
- al momento dell’aggiudicazione;
- alla stipula del contratto.
Per gli interventi di ricostruzione privata, la verifica è effettuata dagli Uffici speciali per la ricostruzione:
- al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 189/2016.
In occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, deve essere verificato che l’impresa esecutrice sia in regola con il DURC On Line e deve essere acquisita dalla Cassa Edile/Edilcassa competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere.
Distinzione tra DURC On Line e DURC di congruità
La circolare insiste sulla netta distinzione tra i due documenti:
- il DURC On Line, disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, attesta la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili ed è ottenibile tramite gli appositi servizi online;
- il DURC di congruità certifica la congruità dell’incidenza della manodopera nel cantiere e viene rilasciato esclusivamente dalle Casse edili territorialmente competenti.
L’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza prevede che criteri e modalità di rilascio del certificato di congruità saranno definiti con apposito accordo tra i soggetti indicati dalla stessa norma, poi recepito in un’ordinanza commissariale.
Superamento delle precedenti indicazioni sui cantieri
Alla luce delle nuove disposizioni commissariali, sono superate le indicazioni contenute nelle circolari Inail n. 41/2016 e n. 24/2017 relative alla necessità di istituire una posizione assicurativa territoriale specifica per ogni cantiere. La verifica della regolarità contributiva tramite DURC On Line deve infatti essere effettuata con riferimento all’impresa nel suo complesso, in base al d.m. 30 gennaio 2015 sulla semplificazione del DURC.
La circolare chiude richiamando che quanto illustrato è coerente con gli ulteriori chiarimenti emersi nella riunione del 13 dicembre 2017 convocata dal Commissario del Governo per la ricostruzione.
Punti principali
Aggiornamento del termine per i versamenti sospesi
Per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, il termine per riprendere adempimenti e versamenti sospesi è stato modificato. Il precedente termine del 30 ottobre 2017 è differito al 30 maggio 2018; il pagamento può avvenire senza sanzioni e interessi anche mediante rateazione fino a 24 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2018.
Modalità di pagamento e rateizzazione
Il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018, secondo la disciplina dei versamenti unificati. Entro la stessa data devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni già concesse, con pagamento congiunto delle rate sospese e della prima rata corrente. Chi intende pagare in forma rateale deve presentare domanda alla Sede Inail competente con il modulo allegato alla circolare; l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e le rate successive scadono il giorno 16 di ogni mese. Resta possibile l’estinzione anticipata della rateazione.
Conferma dei codici di sospensione
Restano confermati i codici di sospensione già comunicati con le precedenti circolari, anche se sono in corso modifiche da parte della Direzione centrale organizzazione digitale.
Ordinanza commissariale n. 41/2017 e regolarità contributiva nelle ricostruzioni
L’ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41 introduce misure per assicurare la regolarità contributiva delle imprese impegnate nella ricostruzione pubblica e privata. Per la ricostruzione pubblica il RUP verifica il DURC On Line all’aggiudicazione e alla stipula del contratto; per la ricostruzione privata gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano il DURC On Line al momento della concessione del contributo.
DURC On Line e DURC di congruità: distinzione e funzioni
La circolare chiarisce che il DURC On Line e il DURC di congruità sono documenti diversi e con finalità differenti. Il DURC On Line, disciplinato dal d.m. 30 gennaio 2015, attesta la regolarità contributiva dell’impresa verso Inps, Inail e Casse edili mediante il servizio dedicato. Il DURC di congruità certifica invece l’incidenza della manodopera nel singolo cantiere ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili territorialmente competenti. I criteri e le modalità di rilascio di tale certificazione saranno definiti con apposito accordo poi recepito in un’ordinanza commissariale.
Verifiche in corso d’opera e superamento delle precedenti indicazioni
In occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, deve essere verificata la regolarità contributiva tramite DURC On Line e deve essere acquisita la certificazione di congruità dalla Cassa Edile/Edilcassa competente. Sono superate le precedenti indicazioni che imponevano una posizione assicurativa territoriale specifica per ogni cantiere, poiché la regolarità contributiva viene ora verificata con riferimento all’impresa nel suo complesso.
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