Cassazione Civile, Ordinanza n. 05660/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Un conduttore aveva convenuto in giudizio il locatore, la proprietaria del terrazzo soprastante e il condominio per ottenere la risoluzione del contratto di locazione di una porzione immobiliare destinata a studio professionale, per asserito inadempimento del locatore e/o impossibilità sopravvenuta, nonché il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo sovrastante, il ristoro per il ridotto godimento dell'immobile, il mancato uso dell'ascensore, l'indennità di avviamento, la restituzione del deposito cauzionale e le spese di precedenti accertamenti tecnici. Il tribunale aveva respinto le domande; in appello il conduttore lamentava, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla restituzione del deposito cauzionale e l'erronea declaratoria di novità della domanda risarcitoria, sostenendo che si trattasse sempre del medesimo fatto generatore di danno (le infiltrazioni) e che la diversa qualificazione giuridica in appello non integrasse mutamento di domanda. Il locatore ha resistito con controricorso. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. sul deposito cauzionale; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e delle norme sulla responsabilità civile e sull'art. 1585, comma 2, c.c., per avere la corte d'appello ritenuto nuova la domanda risarcitoria; 3) violazione delle norme sulle spese. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., ha accolto il secondo motivo ritenendo errata la declaratoria di novità della domanda, e ha assorbito il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che la domanda risarcitoria non fosse mutata, poiché i fatti storici posti a base della pretesa erano rimasti i medesimi (infiltrazioni d'acqua e pregiudizi connessi) e la diversa qualificazione giuridica in appello non violava l'art. 345 c.p.c.; il giudice di merito, infatti, può qualificare la domanda, ma non può considerare nuova una mera specificazione della stessa vicenda sostanziale.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione del deposito cauzionale.
dedotto nel primo motivo come parametro della valutazione della prova e della mancata contestazione.
la censura sul deposito cauzionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e dei luoghi processuali rilevanti.
invocato per sostenere che in appello non vi fosse mutamento della domanda; la Corte di cassazione ha ritenuto errata la declaratoria di novità della domanda perché fondata sui medesimi fatti storici.
richiamati dal ricorrente per inquadrare la responsabilità risarcitoria come extracontrattuale, senza mutare il nucleo fattuale della domanda.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della prospettata responsabilità solidale dei diversi soggetti coinvolti.
richiamato come base della domanda nei confronti del terzo autore delle molestie di fatto al godimento della cosa locata; la Corte ha ritenuto che la sua menzione in appello fosse una mera specificazione non idonea a integrare mutatio libelli.
richiamato in relazione agli obblighi del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.
richiamato dalla parte per fondare la responsabilità contrattuale del locatore per la manutenzione della cosa locata.
richiamato per la responsabilità del proprietario del terrazzo e del condominio in relazione alle infiltrazioni.
richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
richiamato nel terzo motivo in tema di regolazione delle spese secondo causalità e soccombenza.
indicato come base della trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- In tema di domanda risarcitoria, il suo nucleo non va identificato con la qualificazione giuridica prospettata dalla parte, ma con i fatti storici-materiali e con il bene della vita richiesto; se tali fatti restano invariati, la diversa sussunzione normativa non integra mutatio libelli.
- La mera specificazione, in appello, della fonte giuridica della responsabilità o della norma invocata non viola il divieto di domande nuove di cui all'art. 345 c.p.c., quando la vicenda sostanziale dedotta in giudizio sia rimasta immutata.
- Il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda in base ai fatti allegati, ma non può dichiararla nuova quando si tratti soltanto di una diversa lettura giuridica della medesima pretesa sostanziale.
- La censura di omessa pronuncia o di errore sulla prova è inammissibile in cassazione se non rispetta l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →