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Provvedimento

Provvedimento del 15/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata. Conferma per le spese sanitarie le regole già previste dal provvedimento 29 luglio 2016 e definisce per le spese veterinarie flussi, contenuti informativi, accesso ai dati, consultazione da parte del contribuente, conservazione e tutela dei dati personali.

Modalità tecniche per l’utilizzo dei dati di spese sanitarie e veterinarie nella dichiarazione dei redditi precompilata

Modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e veterinari nella dichiarazione precompilata

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 15 settembre 2016, definisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con decorrenza dall’anno d’imposta 2016. Il documento si coordina con il decreto del MEF 1° settembre 2016 e richiama, per la componente sanitaria, la disciplina già fissata dal provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016.

Spese sanitarie: ambito e tipologie considerate

Per i dati delle spese sanitarie comunicate a decorrere dall’anno d’imposta 2016, il provvedimento stabilisce che si applicano le medesime disposizioni già previste dal provvedimento del 29 luglio 2016. Le tipologie di spesa considerate sono:

  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto MEF 1° settembre 2016;
  • farmaci, inclusi i farmaci omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE, acquistati o presi in affitto;
  • servizi sanitari erogati dalle parafarmacie, con esempi quali ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione della pressione sanguigna;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni, come protesi e assistenza integrativa;
  • altre spese sanitarie.

Spese veterinarie: dati trasmessi e contenuto informativo

A partire dall’anno d’imposta 2016, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, i dati consolidati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi, ai fini della dichiarazione precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le spese veterinarie riguardano quelle sostenute dalle persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289.

I dati forniti si riferiscono alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Per ciascuna spesa o rimborso risultano disponibili:

  • codice fiscale del contribuente;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha erogato la prestazione;
  • data del documento fiscale;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

Accesso dell’Agenzia delle entrate ai dati veterinari

L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese veterinarie e dei rimborsi tramite servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. In particolare:

  • l’Agenzia invoca, con sistemi automatici, un servizio massivo di cooperazione applicativa trasmettendo la lista dei codici fiscali dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata;
  • il Sistema Tessera Sanitaria restituisce per ciascun soggetto il totale delle spese e il totale dei rimborsi;
  • l’Agenzia elabora i dati ricevuti con sistemi automatici.

Esposizione dei dati nella dichiarazione precompilata e consultazione del contribuente

In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza l’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione, compreso il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese veterinarie è inoltre esposto nell’apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle spese rimborsate riferibili al medesimo anno d’imposta.

Se i rimborsi delle spese veterinarie sono erogati in un’annualità diversa da quella del pagamento, essi vengono inseriti nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria rimborsata non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno di sostenimento, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi soggetti a tassazione separata l’importo del rimborso.

Le informazioni sono rese disponibili anche a CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta, purché preventivamente delegati dal contribuente secondo le modalità del provvedimento dell’11 aprile 2016, nonché ai dipendenti dell’Agenzia incaricati dell’assistenza ai contribuenti.

Consultazione di dettaglio e conservazione dei dati

A partire dal 15 aprile di ciascun anno, il contribuente può consultare nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio delle singole spese veterinarie e dei rimborsi, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema Tessera Sanitaria.

Per finalità di controllo, il Sistema Tessera Sanitaria registra i dati delle spese veterinarie in archivi distinti e separati, ai fini della verifica della corretta e tempestiva trasmissione dei dati. Tali dati sono conservati fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Profili di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e si è espresso con provvedimento n. 334 del 28 luglio 2016. Il provvedimento richiama inoltre, tra gli aspetti confermati, le modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione dei dati di dettaglio, l’opposizione dell’assistito alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia, la registrazione degli accessi e la conservazione dei dati per finalità di controllo.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Nella parte motivazionale il documento ricostruisce il quadro normativo che legittima l’utilizzo dei dati per la dichiarazione precompilata. Vengono richiamati:

  • l’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  • i decreti MEF 31 luglio 2015, 2 agosto 2016 e 1° settembre 2016;
  • il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 luglio 2015 e quello n. 123325 del 29 luglio 2016;
  • l’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il documento spiega che il decreto MEF 1° settembre 2016 ha ampliato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari e ha previsto anche la trasmissione dei dati delle spese veterinarie da parte degli iscritti agli albi dei veterinari. Il provvedimento in esame disciplina quindi le modalità tecniche di utilizzo di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata, confermando per la parte sanitaria la disciplina già applicata e introducendo la disciplina operativa per la componente veterinaria.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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