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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2 lett. b) e 2-bis cod. strada) commesso il 25/02/2018. Quattro motivi: (I) nullità del decreto di citazione a giudizio e violazioni delle norme sul rito (artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 161 c.p.p.); (II) vizio per mancata conoscenza del procedimento e dichiarazione di assenza (art. 420-bis c.p.p.); (III) vizi relativi all'applicazione dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis c.d.s. e violazione dell'art. 125 c.p.p.; (IV) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (richiesta cioè che fosse dichiarata estinta la responsabilità penale per intervenuta prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che la contravvenzione ascritta al ricorrente è estinta per prescrizione: termine massimo di 5 anni dalla consumazione (25/02/2018) con aggiunta del periodo di sospensione previsto dalla legge 23/06/2017 n.103 pari a 1 anno e 6 mesi, sicché la prescrizione è maturata il 25/08/2024. Essendo intervenuta la causa estintiva del reato, la Suprema Corte ha ritenuto che non sussistesse necessità di approfondire i motivi del ricorso né di rinviare la questione al giudice di merito e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha altresì precisato che non erano ravvisabili i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., in quanto non risultava dall'evidenza l'insussistenza del fatto-reato o l'estraneità dell'imputato.

Norme richiamate

  • Codice della Strada - art. 186

    art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-bis

    Norma sostanziale contestata: la Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza dell'applicazione dell'aggravante in ragione dell'intervenuta prescrizione; l'esistenza dell'aggravante non impedisce l'estinzione del reato per prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale - artt. 178, 179, 161

    art. 178 comma 1 lett. c), art. 179, art. 161 commi 1 e 4

    Richiamati dai motivi del ricorso come presunte violazioni procedurali relative alla citazione e alla notifica; la Corte di Cassazione non ha approfondito tali deduzioni perché la prescrizione, rilevabile d'ufficio, rende irrilevanti eventuali nullità processuali.

  • Codice di Procedura Penale - art. 420-bis

    Denunciata come violata in relazione alla dichiarazione di assenza per mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; anch'essa non esaminata nel merito per sopravvenuta causa estintiva.

  • Codice di Procedura Penale - art. 125

    Riferito in relazione alla motivazione sull'aggravante; la Corte non è entrata nel merito della presunta motivazione apparente a causa dell'intervenuta prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale - art. 129

    Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove o per insussistenza del fatto; la Corte precisa che non ricorrevano i presupposti per pronunciarsi assolutoria di merito per assenza di evidenza dell'insussistenza del reato.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Legge n. 103/2017 (sospensione termini prescrizionali pari a 1 anno e 6 mesi)

    Applicata nel calcolo del termine di prescrizione: la sospensione prevista ha allungato il termine di prescrizione rendendo la causa estintiva operativa alla data indicata (25/08/2024).

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001

    Principio secondo cui, se risulti una causa di estinzione del reato, le nullità, anche gravi, non sono rilevanti e non giustificano rinvio al giudice di merito, per garantire l'immediata applicabilità della causa estintiva.

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009

    Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009

    Conferma che in sede di legittimità non sono esaminabili vizi di motivazione dell'impugnata sentenza quando sussista una causa di estinzione del reato quale la prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione: se accertata, essa determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito quando il reato è estinto, senza necessità di esaminare le questioni procedurali o di merito sollevate dalle parti.
  • Quando esiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), le eventuali nullità o vizi procedurali perdono rilevanza ai fini dell'esito del giudizio di legittimità, perché l'applicazione immediata della causa estintiva impedisce il rinvio al merito.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di periodi di sospensione previsti da norme speciali (es. legge n.103/2017) e di eventuali interruzioni o altre cause legali: è opportuno verificare e documentare tali elementi già in sede di difesa per ottenere la declaratoria di estinzione.
  • L'annullamento per prescrizione non equivale ad assoluzione di merito: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che sia evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato, condizioni che devono emergere chiaramente dal processo.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe tempestivamente verificare le decorrenze e le sospensioni/interruzioni dei termini di prescrizione (includendo eventuali modifiche normative) e sollevare specificamente l'eccezione prescrizionale nei vari gradi di giudizio per evitarne la perdita o per favorire la rilevazione d'ufficio.

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