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Messaggio

Messaggio numero 4687 del 9-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce chiarimenti applicativi sul bonus per il posticipo del pensionamento e sulla certificazione del diritto a pensione: irrevocabilità dell’opzione, lavoratori interessati, procedure di istruttoria, casi legati a CIGS, cambio azienda, fondi speciali, patronati esterni, indennità sostitutiva del preavviso, ricongiunzione contributiva e disciplina per i dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti.

Chiarimenti su certificazione del diritto a pensione e bonus

Certificazione del diritto a pensione e bonus: chiarimenti applicativi

Il messaggio INPS del 9 febbraio 2005, n. 4687, raccoglie chiarimenti del Ministero del Lavoro e indicazioni operative rivolte alle strutture territoriali in materia di certificazione del diritto a pensione e di "bonus" per il posticipo del pensionamento. Il documento interviene su vari casi concreti emersi nella gestione delle domande e aggiorna alcune istruzioni procedurali già fornite con precedenti circolari e messaggi.

Irrevocabilità dell’opzione per il bonus

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la scelta del lavoratore di rinunciare al versamento dei contributi IVS all’INPS per accedere al bonus non è revocabile in assenza di un’espressa previsione normativa.

  • Non è quindi consentito ripristinare il versamento dei contributi prima del 31 dicembre 2007.
  • La rinuncia resta efficace fino alla cessazione del diritto al bonus.

Destinatari particolari: dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Il messaggio conferma che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato rientrano tra i destinatari dell’incentivo, in coerenza con la circolare ministeriale del 6 ottobre 2004.

Lavoratori con contratti ex articolo 75 della legge n. 388 del 2000

Per i lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, il Ministero ha chiarito che il bonus può essere richiesto anche prima della scadenza contrattuale se interviene la rescissione del contratto.

  • In tal senso vengono modificate le istruzioni del punto 3 della Parte II della circolare n. 149 del 2004.
  • Resta fermo che l’opzione è esercitabile solo se, dopo il recesso, il reimpiego con lo stesso o con altro datore di lavoro avviene senza soluzione di continuità.

Adempimenti istruttori sul modello LC/ANZ

Viene precisata la competenza alla firma del modulo LC/ANZ, previsto dal messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004, per la parte relativa all’area Aziende.

  • La competenza allo svolgimento degli atti istruttori e alla firma nel riquadro "DATI AZIENDA PER BONUS" spetta al responsabile dell’UdP Aziende della Sede, o al Direttore di Agenzia, che accerta il diritto al bonus.
  • Ciò vale anche quando sia necessario interpellare un’altra Sede per ulteriori attività istruttorie.

Aziende ammesse alla CIGS

Il messaggio richiama la legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, entrata in vigore il 5 dicembre 2004. L’articolo 1-bis, comma 5, stabilisce che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo per il periodo di ammissione al trattamento, salvo le istanze già presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In attesa di ulteriori istruzioni e chiarimenti ministeriali, le Sedi devono:

  • tenere in evidenza le domande di bonus presentate dopo il 4 dicembre 2004 da lavoratori di aziende già destinatarie del decreto di concessione della CIGS, oppure che hanno presentato domanda di CIGS in via cautelativa;
  • attendere il messaggio esplicativo in corso di emanazione;
  • considerare che, in fase applicativa, le aziende con domanda di CIGS in esame o già ammesse dovranno comunicare all’INPS la propria situazione alla ricezione della domanda di bonus, indicando dati come la data della domanda, il periodo richiesto o concesso;
  • astenersi dal dare corso al bonus se il modello LC8 è già stato emesso e l’azienda rientra nelle condizioni sopra indicate, segnalando la situazione alla Sede INPS competente.

Lavoratore già in bonus che cambia azienda

Se un lavoratore che beneficia del bonus inizia successivamente attività presso un’altra azienda, è necessario acquisire una nuova domanda di bonus per consentire l’invio del modello LC8 al nuovo datore di lavoro.

  • Poiché la procedura centralizzata non consente l’invio di più certificazioni per lo stesso soggetto, le Sedi devono contattare preventivamente via e-mail callpensioni@inps.it.
  • Per evitare interruzioni nella fruizione del bonus, la nuova domanda deve riportare una data di presentazione ricadente nel mese precedente l’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

Fondi speciali e codice da indicare nel campo 36

Le domande presentate da iscritti a Fondi Speciali, anche se trasferiti nell’AGO, devono essere acquisite con il codice "ABM" nel campo 36 e definite con procedura manuale.

Domande presentate da patronato operante presso altra Sede

Nei casi in cui la domanda sia presentata da un patronato appartenente a un’altra Sede, la procedura pensioni non consente la gestione del codice "zona" relativo a patronati non presenti sull’AS400 della Sede.

  • È quindi necessario avvisare il patronato.
  • Occorre acquisire come "zona" uno dei codici presenti nell’AS400.

Indennità sostitutiva del preavviso

Il documento disciplina il rapporto tra bonus e indennità sostitutiva del preavviso in due ipotesi.

Se il lavoratore esercita l’opzione prima di perfezionare il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso:

  • il bonus comprende anche la contribuzione relativa a tale indennità;
  • se il lavoratore si rioccupa, il bonus si estende automaticamente alla contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti del punto 1, Parte Seconda, della circolare n. 149;
  • la rinuncia all’accredito contributivo resta irrevocabile anche in presenza di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

Se invece il lavoratore esercita l’opzione dopo aver perfezionato il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e durante un nuovo rapporto di lavoro:

  • il bonus riguarda soltanto la contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro;
  • la contribuzione riferita all’indennità sostitutiva del preavviso, relativa a periodi coincidenti con il bonus, dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione secondo le modalità del punto 4, Parte Seconda, della circolare n. 149.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

I lavoratori che hanno rinunciato all’accredito contributivo possono comunque esercitare la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 29/1979 al momento del pensionamento.

  • Non è invece consentito utilizzare l’argomento della finalità di accesso al bonus per ottenere una nuova domanda di ricongiunzione in tempi diversi da quelli previsti dalla legge.
  • L’accesso al bonus, pur comportando la cristallizzazione del trattamento pensionistico, non coincide con il pensionamento.

Concessione del bonus ai dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti

Per effetto della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, i dipendenti in servizio alla data della trasformazione conservano il regime pensionistico previsto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

  • Entro sei mesi dalla trasformazione possono optare per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti dopo la trasformazione e iscritti all’AGO presso l’INPS.
  • Il messaggio richiama il precedente messaggio n. 19221 del 17 giugno 2004, che aveva disposto la liquidazione di una pensione provvisoria per chi avesse esercitato l’opzione, in attesa del trasferimento d’ufficio dei contributi dall’INPDAP all’INPS.

Per i dipendenti che hanno optato per il trasferimento della posizione all’INPS e che chiedono anche il bonus, la fase di trasferimento dei contributi non consente di verificare subito i requisiti per l’incentivo, poiché i contributi INPDAP non risultano ancora accreditati. Per consentire il riconoscimento del diritto, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ricevuta la domanda con modello LC7, deve trasmettere alla Sede INPS:

  • copia della domanda di opzione;
  • un prospetto con la data di inizio del rapporto di lavoro con lo Stato e i periodi di contribuzione utili, inclusi quelli ricongiunti, riscattati, figurativi e quelli riconoscibili per maggiorazioni convenzionali;
  • un prospetto con le retribuzioni degli ultimi 10 anni necessarie per il calcolo teorico della pensione alla decorrenza del bonus.

Il messaggio chiarisce inoltre il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici della Cassa Depositi e Prestiti che richiedono l’incentivo:

  • per le lavoratrici in servizio alla data di trasformazione della Cassa in società per azioni, che hanno optato per l’iscrizione all’AGO, si applica il requisito anagrafico di 60 anni previsto per la generalità delle lavoratrici iscritte alla medesima assicurazione.

Chiusura

Il messaggio è sottoscritto dal Direttore Generale Crecco e si limita a precisazioni applicative e procedurali, senza introdurre una disciplina autonoma diversa da quella già richiamata dalle precedenti circolari e disposizioni legislative.

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