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Circolare

Circolare numero 27 del 25-02-2014

Premessa 1.Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali 2.Prevenzione fenomeni corruttivi nella formazione di commissioni e nell’assegnazione agli uffici 3.Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 4.Rotazione del personale sottoposto a procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva 5.Obblighi di astensione 6.Obblighi di comunicazione 7.Contratti ed altri atti negoziali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare, in attuazione della legge n. 190/2012, del PNA e del d.lgs. n. 39/2013, detta regole operative per l’Istituto in materia di prevenzione della corruzione. Disciplina le verifiche e le dichiarazioni da acquisire per gli incarichi dirigenziali, le cause ostative nella formazione di commissioni e nell’assegnazione agli uffici, il divieto di pantouflage dopo la cessazione del rapporto, la rotazione del personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari, nonché gli obblighi di astensione, comunicazione e comportamento nei rapporti contrattuali e negoziali. Sono inoltre indicati soggetti competenti, modalità di segnalazione, termini per gli adempimenti e conseguenze disciplinari o di nullità in caso di violazione.

Direttive anticorruzione su inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi, astensione e contratti

Direttive anticorruzione su incarichi, conflitti di interesse e contratti

La circolare dà attuazione, per l’Istituto, al sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge n. 190/2012, richiamando il Piano Nazionale Anticorruzione e le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, del d.lgs. n. 165/2001 e del DPR n. 62/2013. L’obiettivo è definire in modo operativo verifiche, dichiarazioni, obblighi di comunicazione e misure organizzative da applicare nelle aree a maggior rischio corruttivo.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

La circolare precisa che, per gli incarichi dirigenziali, la verifica delle cause di incompatibilità deve avvenire non solo annualmente, ma anche al momento del conferimento dell’incarico. Resta ferma la necessità di acquisire le dichiarazioni previste dall’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, con indicazione nel provvedimento di conferimento.

Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti a dirigenti interni, la verifica è demandata ai Responsabili di Struttura centrale o regionale, che devono accertare che il conferimento non determini situazioni di incompatibilità. I destinatari dell’incarico devono rendere una dichiarazione di insussistenza delle cause ostative. Per gli incarichi non generali a soggetti esterni, la dichiarazione è acquisita dalla Direzione centrale Risorse Umane.

Per gli incarichi dirigenziali di livello generale, sia a interni sia a esterni, la verifica è affidata alla Direzione centrale Risorse Umane. Anche in questo caso i destinatari devono produrre la dichiarazione e il provvedimento deve darne conto. Se la situazione di incompatibilità emerge al conferimento, deve essere rimossa prima dell’atto; se emerge nel corso del rapporto, trovano applicazione gli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39/2013.

Infine, i bandi per incarichi dirigenziali devono richiamare espressamente l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dai capi II, III, V e VI del d.lgs. n. 39/2013.

Commissioni, concorsi, gare e uffici a rischio corruttivo

La circolare richiama l’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, che vieta la partecipazione a commissioni di concorso o di gara, nonché l’assegnazione ad uffici sensibili, a chi abbia riportato condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, inclusi i casi di patteggiamento.

Prima della nomina dei componenti di commissione il responsabile della struttura deve verificare l’eventuale esistenza di precedenti penali, richiedendo dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. La mancanza di precedenti deve risultare espressamente nel provvedimento di costituzione della commissione. Se la causa ostativa sussiste, l’incarico non può essere conferito; in caso di violazione, l’incarico è nullo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18.

Per i dirigenti e funzionari assegnati ad uffici che gestiscono risorse finanziarie, acquisti o vantaggi economici, è richiesto un analogo controllo all’atto dell’assegnazione. L’interessato deve rendere dichiarazione sostitutiva sull’assenza della condizione ostativa. Se la situazione emerge successivamente, il Responsabile della prevenzione contesta la violazione e dispone la successiva assegnazione ad altro ufficio. La causa impeditiva viene meno se interviene sentenza di assoluzione, anche non definitiva, per il medesimo reato.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La circolare disciplina il cosiddetto divieto di pantouflage, richiamando l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari degli atti adottati con tali poteri.

La violazione comporta la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti; ai privati che abbiano eluso il divieto è fatto inoltre divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti. La circolare prevede che nei contratti di assunzione sia inserita una clausola specifica sul divieto triennale, e che analoghe clausole siano inserite nei bandi e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata. Qualora emerga la violazione, deve essere disposta l’esclusione dalla procedura e avviata un’azione in giudizio a fini risarcitori.

Rotazione del personale per procedimenti penali o disciplinari

In base all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. n. 165/2001, i dirigenti generali devono monitorare le attività con più elevato rischio corruttivo e disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte corruttive.

La circolare stabilisce che, in presenza di notizia formale di procedimento penale a carico di un dipendente, o di procedimento disciplinare per fatti corruttivi, il Direttore centrale o regionale, oppure in mancanza il Direttore centrale Risorse Umane, assegni il dipendente ad altro ufficio. Per il personale dirigenziale, in caso di rinvio a giudizio per condotte corruttive, deve essere disposta la revoca dell’incarico.

Obblighi di astensione e gestione del conflitto di interessi

La circolare sviluppa in modo esteso la disciplina dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, richiamando l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e gli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013. Il conflitto può essere anche potenziale e può derivare non solo da interessi patrimoniali, ma anche da ragioni di convenienza o da rapporti personali, familiari o professionali.

Il dipendente che versi in conflitto deve segnalarlo al dirigente responsabile dell’ufficio di appartenenza o, in mancanza, al Direttore centrale Risorse Umane. Il dirigente valuta la segnalazione e formula proposte motivate da trasmettere al Direttore competente o al Direttore centrale Risorse Umane; la decisione deve essere assunta con criteri uniformi e adeguata motivazione. Se la segnalazione è indirizzata direttamente al Direttore centrale Risorse Umane, questi decide in prima persona.

Se il conflitto riguarda dirigenti, medici o professionisti, la decisione è rimessa al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo un percorso differenziato: i dirigenti di livello non generale segnalano al proprio Direttore centrale o regionale, che trasmette la relazione al Responsabile della prevenzione; medici e professionisti segnalano al Coordinatore generale per il tramite dei coordinatori sovraordinati; Direttori centrali, regionali e Coordinatori generali segnalano direttamente al Responsabile della prevenzione.

La mancata segnalazione del conflitto e il compimento dell’atto comportano l’avvio del procedimento disciplinare. In caso di conferma dell’incarico, il Direttore che ha deciso deve monitorarne l’esecuzione, anche mediante controlli a campione.

Obblighi di comunicazione su associazioni, rapporti e interessi finanziari

La circolare chiarisce anche gli obblighi di comunicazione previsti dal DPR n. 62/2013.

In base all’art. 5, il dipendente deve comunicare tempestivamente l’adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni i cui interessi possano interferire con l’attività dell’ufficio, esclusi partiti politici e sindacati. La comunicazione va resa al dirigente dell’ufficio di appartenenza o, in mancanza, al Direttore centrale Risorse Umane. Per i dirigenti di livello non generale la comunicazione va al Direttore centrale o regionale, o al Direttore della struttura territoriale di appartenenza, e per conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione; per medici e professionisti va al Coordinatore generale e per conoscenza al Responsabile della prevenzione. I Direttori centrali e regionali e i Coordinatori generali effettuano a loro volta la comunicazione al Responsabile della prevenzione.

In base all’art. 6, comma 1, il dipendente all’atto dell’assegnazione all’ufficio deve informare per iscritto sui rapporti di collaborazione, anche retribuiti, avuti con soggetti privati nei tre anni precedenti, indicando se lui stesso, il coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado abbiano rapporti finanziari con tali soggetti o se vi siano interessi nelle pratiche dell’ufficio. La stessa regola si applica al dirigente, al medico e al professionista con riferimento alle fattispecie dell’art. 13, comma 3, del DPR n. 62/2013, che impone la comunicazione di partecipazioni azionarie, altri interessi finanziari e rapporti familiari o personali rilevanti.

La circolare precisa che, per gli incarichi conferiti o rinnovati dal 19 giugno 2013 in poi, tali comunicazioni devono essere rese senza ritardo e, comunque, per i casi già esistenti, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. La dichiarazione ex art. 5 deve essere resa anche se l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni risalga a data precedente al 19 giugno 2013. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta responsabilità disciplinare.

Contratti, negozi e rapporti con operatori economici

In materia contrattuale la circolare richiama l’art. 14 del DPR n. 62/2013, che vieta al dipendente di ricorrere a mediazioni di terzi nella conclusione o esecuzione di accordi e contratti per conto dell’amministrazione, salvo il ricorso all’intermediazione professionale deciso dall’amministrazione stessa.

Il dipendente non può concludere contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o da cui abbia ricevuto altre utilità nel biennio precedente, salvo le ipotesi di cui all’art. 1342 c.c. Se l’amministrazione intende comunque concludere il contratto con tali imprese, il dipendente deve astenersi dalle decisioni e dalle attività esecutive, redigendo un verbale scritto da conservare agli atti.

Se il dipendente conclude a titolo privato contratti con soggetti con cui abbia avuto rapporti contrattuali con l’amministrazione nel biennio precedente, deve informarne per iscritto il dirigente dell’ufficio; se la situazione riguarda un dirigente, la comunicazione va al Direttore centrale Risorse Umane. Inoltre, se il dipendente riceve rimostranze, orali o scritte, da parte di partecipanti a procedure negoziali, deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o funzionale, di regola per iscritto.

Conseguenze delle violazioni

La circolare collega a molte delle violazioni indicate conseguenze rilevanti: nullità dell’incarico o del contratto, esclusione dalle procedure, revoca dell’incarico dirigenziale, assegnazione ad altro ufficio, segnalazioni e contestazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché attivazione del procedimento disciplinare nei casi di omessa dichiarazione, omessa segnalazione del conflitto o mancato rispetto degli obblighi di comunicazione.

Nel complesso, il documento impone alle strutture centrali e regionali dell’Istituto di presidiare in modo rigoroso i controlli preventivi e gli adempimenti dichiarativi, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e corretto svolgimento dell’azione amministrativa.

Punti principali

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Per gli incarichi dirigenziali deve essere acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità non solo annualmente, ma anche al momento del conferimento dell’incarico. Per gli incarichi dirigenziali non generali a dirigenti interni la verifica è demandata ai Responsabili di Struttura centrale o regionale; per gli incarichi non generali a soggetti esterni la dichiarazione è acquisita dalla Direzione centrale Risorse Umane; per gli incarichi dirigenziali generali la verifica è sempre della Direzione centrale Risorse Umane. Le dichiarazioni devono essere richiamate nel provvedimento di conferimento. Se l’incompatibilità emerge al conferimento, va rimossa prima dell’atto; se emerge nel corso del rapporto, si applicano le regole del d.lgs. n. 39/2013.

Prevenzione nelle commissioni e negli uffici a rischio corruttivo

Non possono far parte di commissioni di concorso o di gara, né essere assegnati a uffici sensibili, i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione. Prima della nomina dei componenti di commissione il responsabile della struttura deve verificare l’assenza di precedenti penali tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione; l’esito va indicato nel provvedimento di costituzione. Per gli uffici che gestiscono risorse finanziarie, acquisti o vantaggi economici, i dipendenti devono dichiarare l’assenza della causa ostativa all’assegnazione. In caso di violazione, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni previste; se la causa emerge successivamente, il Responsabile della prevenzione contesta la situazione e dispone la rimozione o diversa assegnazione.

Divieto di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono, nei tre anni successivi alla cessazione, svolgere attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari degli atti adottati con quei poteri. I contratti e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli; ai privati è fatto divieto di contrattare con la PA per i tre anni successivi e sussiste l’obbligo di restituzione dei compensi percepiti. Nei contratti di assunzione deve essere inserita una clausola specifica; nei bandi e negli atti di gara deve essere inserita una clausola analoga e, in caso di violazione, va disposta l’esclusione dalla procedura e promossa azione risarcitoria.

Rotazione del personale in caso di procedimenti penali o disciplinari

In presenza di notizia formale di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte corruttive, il Direttore centrale o regionale, o in mancanza il Direttore centrale Risorse Umane, dispone con provvedimento motivato l’assegnazione del dipendente ad altro ufficio. Per il personale dirigenziale, in caso di rinvio a giudizio per condotte corruttive, deve essere disposta la revoca dell’incarico.

Obblighi di astensione per conflitto di interessi

La circolare ribadisce l’obbligo di astensione previsto dalla legge n. 241/1990 e dal DPR n. 62/2013 in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, e in presenza di gravi ragioni di convenienza. Il dipendente deve segnalare il conflitto al dirigente dell’ufficio o, in mancanza, al Direttore centrale Risorse Umane. Il dirigente valuta la segnalazione e la trasmette con proposta motivata al Direttore competente o al Direttore centrale Risorse Umane. Per dirigenti, medici e professionisti la decisione è rimessa al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo un procedimento articolato. La mancata segnalazione e il compimento dell’atto comportano l’avvio del procedimento disciplinare.

Obblighi di comunicazione su associazioni, rapporti privati e interessi finanziari

I dipendenti devono comunicare l’adesione ad associazioni o organizzazioni, salvo partiti politici e sindacati, quando gli interessi possano interferire con l’ufficio. Devono inoltre dichiarare, all’atto dell’assegnazione, i rapporti di collaborazione avuti nei tre anni precedenti con soggetti privati, indicando eventuali rapporti finanziari residui e l’esistenza di interessi nelle pratiche affidate. Per dirigenti, medici e professionisti vi è l’obbligo di comunicare partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari e i rapporti familiari o personali rilevanti ai sensi dell’art. 13, comma 3, del DPR n. 62/2013. Per gli incarichi conferiti o rinnovati dal 19 giugno 2013, le comunicazioni devono essere rese senza ritardo; per i casi già esistenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. La mancata comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Regole su contratti, negozi e rapporti con operatori economici

Nella conclusione ed esecuzione di contratti il dipendente non deve ricorrere a mediazioni di terzi né promettere utilità per facilitare la stipula o l’esecuzione. Non può concludere, per conto dell’amministrazione, contratti con imprese con cui abbia avuto rapporti privati o ricevuto utilità nel biennio precedente; se l’amministrazione conclude comunque tali contratti, il dipendente deve astenersi dalle decisioni e dall’esecuzione, con verbale scritto. Se il dipendente conclude a titolo privato contratti con gli stessi soggetti, deve informare per iscritto il dirigente; per i dirigenti la comunicazione va al Direttore centrale Risorse Umane. Chi riceve rimostranze da partecipanti a procedure negoziali deve informare tempestivamente il superiore gerarchico o funzionale.

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