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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13548/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in riforma del provvedimento di rigetto del Gip di Teramo, ha disposto la custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capi 1-7, periodo giugno 2022-agosto 2024). Il ricorrente deduce: insufficienza e vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza; possibile scorretta qualificazione giuridica del fatto (art. 73, comma 1 vs comma 5); mancata considerazione di accertamenti speditivi sulla natura della sostanza; uso di elementi probatori posteriori (arresto del 21/10/2024) non coerenti con il periodo contestato; errori sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di fuga (errata valutazione dello stato occupazionale e della fissa dimora); violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare e mancata considerazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, ritenendo fondati diversi profili di vizio di motivazione e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo della congruenza logica e delle norme applicabili) e ha rilevato: carenze nella valutazione e nella motivazione circa la qualificazione della fattispecie ex art. 73 (comma 1 vs comma 5), motivazione incentrata solo sulla reiterazione delle cessioni senza adeguato esame degli ulteriori indici richiesti dalla giurisprudenza (capacità di azione, rete, numero di assuntori, modalità operative); errori e contraddizioni sull'esistenza di un rapporto di lavoro e della fissa dimora dell'imputato; insufficiente e illogica motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e circa l'inidoneità degli arresti domiciliari. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma contestata come ipotesi più grave di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte richiede che, per qualificare la fattispecie in termini di grave offensività, la valutazione non si limiti al solo quantitativo ma consideri capacità operative, entità movimentata, numero di assuntori, rete organizzativa e modalità di occultamento.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Fattispecie di lieve entità; la Corte ricorda che la riconducibilità a questa ipotesi non è esclusa anche se lo spaccio non è occasionale, ma va valutata in relazione al complesso degli indici (entità, organizzazione, ruolo nel mercato).

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Criterio dei gravi indizi di colpevolezza come presupposto della misura cautelare; in cassazione è sindacabile la decisione del giudice della cautela solo per violazione di norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; il giudice deve considerare e motivare l'inidoneità delle misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma cui la Cassazione rinvia per nuovo giudizio: dispone la competenza e le modalità di rinvio al giudice competente per decisione di merito sul provvedimento cautelare impugnato.

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 173

    Regola formale sulla sintesi dei motivi del ricorso in cassazione; citata in relazione alla esposizione dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice che riforma un provvedimento di rigetto deve confrontarsi criticamente con le ragioni del precedente provvedimento: non serve una motivazione 'rafforzata', ma è obbligatorio superare e motivare le ragioni del GIP con argomentazioni autonome e riferite all'intero materiale probatorio.
  • Per qualificare la fattispecie ex art. 73 (comma 1 vs comma 5) non è sufficiente il mero computo della quantità di droga: vanno valutate anche la capacità di azione dell'indagato, il numero e la stabilità della clientela, la durata e la continuità dell'attività, eventuali collegamenti organizzativi e le modalità operative che indicano professionalità o specializzazione.
  • In cassazione il controllo sulla motivazione è limitato a verifiche di conformità a legge e di manifesta illogicità: non è consentito rinnovare la valutazione delle fonti o pretendere una nuova ricostruzione dei fatti.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione o di fuga richiede una prognosi fondata su elementi specifici e attuali; elementi favorevoli documentali (lavoro stabile, fissa dimora, legami familiari) possono escludere o attenuare tali pericoli e devono essere adeguatamente valutati.
  • La scelta della custodia cautelare deve motivare perché le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, obblighi) siano concretamente inidonee: semplici ipotesi astratte non bastano.
  • Se il provvedimento contiene contraddizioni manifeste su elementi documentali acquisiti (es. occupazione, domicilio), la decisione è annullabile e il giudice di rinvio dovrà riesaminare il quadro in luce di tali elementi.

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