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Legge

L.R. Sicilia 19/2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 19/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Sicilia n. 33/1997 su pianificazione faunistico-venatoria, calendario venatorio, associazioni riconosciute e addestramento cani. Introduce una quota minima del 20% di territorio destinata a protezione della fauna, limita a tre le giornate settimanali di caccia e prevede una disciplina transitoria valida solo per la stagione 2011/2012, con applicazione della proposta di piano faunistico-venatorio e regole speciali per i siti Natura 2000.

Modifiche alla disciplina siciliana sulla attività venatoria e disposizione transitoria per la stagione 2011/2012

Modifiche alla disciplina venatoria siciliana

La legge regionale disciplina alcune modifiche alla legge regionale Sicilia 1 settembre 1997, n. 33 in materia di attività venatoria, pianificazione faunistico-venatoria, calendario di caccia, associazioni venatorie e addestramento dei cani. L’intervento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.

Pianificazione faunistico-venatoria e aree protette

La quota minima di territorio destinata alla protezione della fauna selvatica è fissata nel 20% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, calcolato esclusivamente su tale base territoriale. Resta comunque fermo il divieto di caccia nei territori in cui l’attività venatoria sia vietata per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria o da altre leggi e disposizioni.

La definizione del piano faunistico-venatorio richiede inoltre, per gli atti di competenza della Giunta regionale richiamati dalla legge, il previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.

Calendario venatorio e giornate di caccia

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può superare tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, ma devono comunque restare esclusi i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso.

Associazioni venatorie riconosciute

Tra le associazioni venatorie riconosciute viene inserita anche l’Associazione C.P.A. siciliano, qualificata come associazione venatoria, faunistica e ambientale. La modifica si aggiunge al riconoscimento già previsto per le altre associazioni indicate dalla normativa previgente.

Addestramento dei cani

Tra le tipologie di cani per le zone di addestramento e le relative discipline vengono inclusi anche i cani da cerca e da seguito, oltre ai cani da ferma già contemplati.

Disposizione transitoria per la stagione 2011/2012

In attesa della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del piano faunistico-venatorio, trovano applicazione immediata, ma solo per la stagione faunistico-venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di piano pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2011. Anche in questo caso resta fermo il divieto di caccia nei territori comunque sottratti all’attività venatoria da vincoli comunitari o da altre norme.

Per i Siti Natura 2000, l’esercizio venatorio è consentito secondo le indicazioni del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, eventualmente integrate dai piani di gestione approvati o in corso di approvazione, e sempre previa valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La disciplina transitoria, invece, è espressamente limitata alla sola stagione faunistico-venatoria 2011/2012.

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