Cassazione Civile, Sentenza n. 32458/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso sanzione per eccesso di velocità (violazione art. 142, comma 9 del Codice della Strada) rilevato da postazione fissa con autovelox: il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo l'insufficienza probatoria relativa all'omologazione, alla taratura e alla funzionalità dell'apparecchio e la non leggibilità del numero di targa nelle fotografie. In appello e in cassazione ha dedotto violazione di norme relative alla taratura e alla ripartizione dell'onere della prova (legge 273/1991, art. 45 comma 6 C.d.S., art. 2697 c.c.) e violazione dell'art. 4 comma 3 legge 168/2002 in relazione alla documentazione fotografica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Prefettura avesse prodotto certificato di omologazione e certificato di taratura risalente a sei mesi prima dell'accertamento, elementi sufficienti a presumere il corretto funzionamento dell'apparecchio. La Corte ha confermato il principio secondo cui, una volta prodotte omologazione e taratura, l'onere di provare il difetto spetta al soggetto sanzionato; la taratura periodica (con cadenza almeno annuale) è elemento decisivo e sufficiente di regola per dimostrare la funzionalità. Sul punto fotografico la Corte ha ritenuto l'accertamento di fatto del Tribunale incensurabile: la targa risultava chiaramente leggibile. Non sono state disposte condanne alle spese nei confronti della Prefettura, e si è dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 142, comma 9 Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)
art. 142, comma 9 del codice della strada
Norma violata dall'infrazione contestata (eccesso di velocità). È il riferimento normativo dell'accertamento sanzionatorio.
art. 45, comma 6 Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)
art. 45, comma 6 del d.lgs. 285/1992
Riferimento alle verifiche sugli strumenti di rilevazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la pronuncia costituzionale che valorizzano taratura e verifiche di funzionalità, ma ha ritenuto che la prova della taratura periodica sia di regola sufficiente a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
legge 273/1991
Richiamata nel motivo di ricorso come fonte normativa collegata alle verifiche degli strumenti; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione comportasse la nullità del verbale una volta prodotte omologazione e taratura valide.
art. 2697 c.c.
Norma sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte conferma che, se l'amministrazione produce certificati di omologazione e taratura, l'onere probatorio grava sul sanzionato per provare il difetto dello strumento.
art. 4, comma 3 legge 168/2002
art. 4, comma 3 della legge 168/2002
Disposizione che prescrive la documentazione fotografica delle violazioni per permettere l'identificazione della targa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente accertato la leggibilità della targa e che tale accertamento sia inammissibile in questa sede di legittimità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 113/2015
Corte costituzionale n. 113/2015
Pronuncia che ha indicato la necessità di verifiche periodiche di taratura e funzionalità sugli strumenti di rilevazione; la Cassazione ha interpretato tale pronuncia nel senso che la taratura periodica costituisce elemento decisivo, fermo restando il principio della necessità di verifiche periodiche.
d.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale richiamata per l'applicazione del contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente ove dovuto.
Massime di principio
- Se l'amministrazione produce il certificato di omologazione iniziale e il certificato di taratura periodica dello strumento autovelox (taratura non anteriore alla cadenza almeno annuale), tali documenti sono di norma sufficienti a presumere il corretto funzionamento dello strumento.
- Una volta prodotti omologazione e taratura, l'onere di dimostrare il difetto di costruzione, installazione o funzionamento grava sul soggetto sanzionato (art. 2697 c.c.).
- La taratura periodica costituisce l'elemento probatorio decisivo: l'assenza o l'anteriorità eccessiva nel tempo della taratura può determinare l'annullamento del verbale; invece una taratura aggiornata (es. sei mesi prima) sostiene la validità dell'accertamento.
- Le verifiche di funzionalità e le verifiche di taratura sono concetti distinti nella giurisprudenza, ma la Corte ha ritenuto che la taratura periodica sia, di regola, idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio salvo prova contraria.
- Le questioni di fatto del merito (per es. leggibilità della targa nelle fotografie) decise dai giudici di merito sono inammissibili in sede di legittimità se adeguatamente motivate; le censure su documentazione fotografica devono essere specifiche e provate.
- In assenza di produzione dei certificati o se la taratura è manifestamente scaduta, il ricorrente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento del verbale; pertanto, in casi simili è centrale verificare la presenza, la data e il contenuto dei certificati di omologazione e taratura.
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