L.R. Calabria 35/2013
Integrazione alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 (Norme per la ricollocazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge estende l’applicazione della l.r. Calabria n. 28/2008 al personale dipendente di società controllate o partecipate da enti locali, anche se in liquidazione, purché sia avviata la ricollocazione presso altre società pubbliche degli stessi enti per i servizi già svolti. Prevede inoltre l’assorbimento, previo procedimento selettivo, entro i limiti della copertura finanziaria già assicurata dall’ente. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Ricollocazione del personale di società locali in liquidazione o sciolte
Ricollocazione del personale di società locali controllate o partecipate
La legge regionale Calabria 15 luglio 2013, n. 35 integra la disciplina già contenuta nella legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, ampliandone l’ambito soggettivo. L’intervento riguarda il personale dipendente di società che erogano servizi di interesse generale e che sono controllate o partecipate da enti locali, con l’obiettivo di favorirne la ricollocazione in altre strutture pubbliche del medesimo ambito territoriale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica anche quando le società siano poste in liquidazione, a condizione che sia avviata una procedura di ricollocazione del personale presso altre società a capitale interamente pubblico, controllate o partecipate dagli stessi enti locali, per i servizi già affidati alle società originarie.
Sono quindi rilevanti, in particolare:
- società che erogano servizi di interesse generale;
- società controllate e/o partecipate da enti locali;
- società poste in liquidazione;
- altre società a capitale interamente pubblico, controllate e/o partecipate dai medesimi enti locali, presso cui trasferire il personale.
Ricollocazione del personale delle società sciolte
La legge prevede che il personale già dipendente di società controllate da enti locali sciolte per cause indipendenti dalla programmazione dell’ente possa essere assorbito da altre società a capitale interamente pubblico, controllate dallo stesso ente locale o da altri enti locali.
L’assorbimento è subordinato a:
- previo esperimento di apposite procedure selettive;
- rispetto dei limiti della copertura finanziaria già assicurata dall’ente alla società sciolta.
Limiti finanziari e continuità del servizio
Il meccanismo di ricollocazione non introduce nuove risorse automatiche, ma opera entro la copertura finanziaria già prevista dall’ente per la società cessata. La finalità è consentire la continuità nella gestione dei servizi già svolti dalle società interessate, evitando dispersione del personale nelle ipotesi di liquidazione o scioglimento non programmato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non risultano nel testo termini di efficacia temporanea o limiti di applicazione ulteriori.
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