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Messaggio

Messaggio numero 6462 del 13-04-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina l’avvio delle cure termali INPS per le stagioni 2012-2014, con obbligo di domanda telematica tra 1 gennaio e 31 ottobre, uso della procedura informatica per i centri termali convenzionati, indicazioni sugli adempimenti sanitari, sul riesame e sui controlli ispettivi.

cure termali INPS e procedure telematiche

Cure termali INPS: autorizzazione e quadro generale

Il documento comunica che, con determina presidenziale n. 44 dell’11 aprile 2012, è stato autorizzato il reperimento delle strutture termali e alberghiere destinate agli assicurati INPS che effettueranno le cure termali nella stagione corrente e in quelle degli anni 2013 e 2014. Vengono quindi richiamate le procedure operative per la gestione delle domande, delle valutazioni medico-legali e degli adempimenti dei centri termali convenzionati.

Presentazione delle domande

Le domande di prestazione termale devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 ottobre dell’anno in cui si richiede la prestazione. Per la gestione delle richieste si richiama quanto già indicato dalla circolare n. 129/2011. Nella programmazione delle visite mediche i Centri medico legali devono tenere conto della data di presentazione della domanda, come già stabilito dal messaggio n. 003757 del 15.02.2011.

Centri termali convenzionati e procedura informatica

A partire da quest’anno è reso obbligatorio per gli stabilimenti convenzionati l’utilizzo della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS, disponibile sul sito http://www.inps.it, per la compilazione e la trasmissione telematica del mod. SS40ct/sost. I responsabili sanitari dei centri termali devono richiedere al Coordinamento generale medico legale il rilascio della password per i medici incaricati all’uso della procedura web, secondo le disposizioni che verranno emanate con successivo messaggio.

Adempimenti sanitari e criteri di valutazione

Sono confermate le precedenti disposizioni sugli adempimenti sanitari. Il documento introduce alcune precisazioni operative alle quali ci si deve attenere:

  • le concessioni eccedenti il V ciclo continuano a essere inviate al C.G.M.L. secondo le modalità del messaggio n. 003757 del 15.02.2011, nell’ambito della fase sperimentale di trasmissione telematica tramite procedura Sigas;
  • la sperimentazione ha consentito, con la collaborazione delle Direzioni regionali, di raggiungere obiettivi di razionalizzazione e omogeneizzazione dei giudizi medico-legali sul territorio nazionale;
  • il modello di visita deve essere compilato con particolare attenzione all’esame obiettivo dell’apparato interessato, in riferimento al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1994, che contiene l’elenco delle patologie concedibili, tra cui reumoartropatie e broncocatarrali.

Pratiche da inviare al Coordinamento generale medico legale

Devono continuare a essere trasmesse al Coordinamento generale medico legale:

  • le domande accolte di prima istanza dei dipendenti dell’Istituto;
  • tutte le istanze di riesame;
  • le domande dei titolari di assegno di invalidità.

Per queste ultime fattispecie deve essere valutato se il riconoscimento dell’assegno derivi in modo preminente da forme morbose suscettibili di miglioramento con le cure termali, tale da consentire l’eventuale revoca dell’invalidità.

Istanza di riesame sanitario

In caso di reiezione della domanda, l’assicurato può presentare istanza di riesame entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento. L’istanza deve essere inoltrata tramite il responsabile della Direzione provinciale di appartenenza e sottoposta al giudizio del Coordinamento generale medico legale, Unità operativa complessa prevenzione invalidità, igiene e sicurezza luoghi di lavoro, tramite procedura Sigas.

Avvio delle cure dopo l’accoglimento

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda, l’assicurato deve iniziare le cure presso la struttura termale. La previsione è motivata dall’esigenza di garantire efficacia e tempestività terapeutica, anche in relazione all’eventuale insorgenza di controindicazioni. In conseguenza di ciò, il medico curante non deve più compilare il certificato Ct.2 bis/aut, richiesto in precedenza.

Accessi ispettivi presso gli stabilimenti termali

I Dirigenti medico-legali di II livello con funzioni di Coordinamento regionale devono effettuare gli accessi ispettivi presso gli stabilimenti termali convenzionati presenti nella propria regione e darne riscontro con apposita relazione, in conformità alle disposizioni vigenti.

Referenti del Coordinamento generale medico legale

Sono indicati i riferimenti dell’Unità operativa complessa prevenzione invalidità, igiene e sicurezza luoghi di lavoro:

  • dott. Gianfranco Magnelli, dirigente medico legale, responsabile dell’Unità operativa semplice Innovazione in prevenzione – cure termali, tel. 06/59057615, fax 06/59057592;
  • dott. Domenico Vozzo, dirigente medico legale, tel. 06/59057355;
  • sig.ra Monica Cedoloni, tel. 06/59056137;
  • sig.ra Marina Vagnoni, tel. 06/59057841.

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