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Provvedimento

Deliberazione n. 287 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica cinque provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione su più piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito segnalato dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Ai gestori delle piattaforme è stato ordinato di adottare misure immediate per bloccare la diffusione del contenuto trasmesso in formato hash e di conservare, per dodici mesi, eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori, con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica dei provvedimenti urgenti nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok e Pornhub per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori di alcune note piattaforme online, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. L’intervento è stato disposto a seguito di una segnalazione dell’interessato, che ha chiesto la tutela dell’Autorità rispetto al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito alla propria persona.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e a decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza provvedimenti finalizzati a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione del materiale su diverse piattaforme digitali, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok e Pornhub. La valutazione preliminare ha portato a ritenere la segnalazione compatibile con l’ipotesi disciplinata dall’art. 144-bis del Codice.

Misure urgenti adottate

Con determinazioni nn. 197/2024, 198/2024, 199/2024, 200/2024 e 201/2024 del 7 maggio 2024, il dirigente competente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Aylo Freesites Ltd:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati nella fase di conservazione;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 9 maggio 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha dunque funzione di conferma dell’azione immediata già intrapresa per contenere il rischio di circolazione del materiale segnalato, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre a quelle già disposte in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione lamentando il rischio di diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano, rientranti nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione indicava varie piattaforme digitali, tra cui Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok e Pornhub.

Intervento d’urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, i provvedimenti nn. 197/2024-201/2024 del 7 maggio 2024. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.

Contenuto delle misure ordinate alle piattaforme

Ai gestori delle piattaforme è stato ingiunto di adottare misure immediate volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 9 maggio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Aylo Freesites Ltd.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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