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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

Normativa italiana005G0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce le specifiche tecniche di benzina e combustibile diesel, gli obblighi di etichettatura e informazione ai distributori, i controlli ufficiali e le sanzioni. Prevede anche comunicazioni annuali dei dati di qualità e quantità, deroghe per aree critiche o emergenze di approvvigionamento e regole transitorie; alcune parti risultano oggi abrogate o non più applicabili.

Specifiche e controlli sui combustibili per autotrazione

Specifiche e disciplina dei combustibili per autotrazione

Il provvedimento recepisce la disciplina europea sulla qualità dei combustibili destinati ai motori ad accensione comandata e per compressione. Regola benzina, combustibile diesel, obblighi informativi verso gli utenti, controlli, comunicazioni alle autorità e sanzioni amministrative.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i combustibili destinati a:

  • veicoli stradali;
  • macchine mobili non stradali;
  • trattori agricoli e forestali;
  • imbarcazioni da diporto e altre navi della navigazione interna, quando non si trovano in mare.

Sono inoltre previsti metodi di calcolo e obblighi di comunicazione a carico dei fornitori, anche per l’elettricità usata nei veicoli stradali. Per le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna quando sono in mare si applica invece la disciplina sui combustibili marittimi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Definizioni rilevanti

Il decreto definisce, tra l’altro:

  • benzina e combustibile diesel secondo codici NC e destinazioni d’uso;
  • commercializzazione, deposito fiscale, deposito commerciale, impianto di distribuzione e pompa di distribuzione;
  • combustibili in distribuzione, nave della navigazione interna;
  • emissioni di gas a effetto serra lungo il ciclo di vita e per unità di energia;
  • fornitore, operatore economico, biocarburanti, biomassa;
  • valori reale, tipico e standard, risparmio di emissioni da biocarburanti;
  • carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;
  • colture amidacee, biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, residui della lavorazione, residui agricoli, impianto operativo.

Per il metodo di calcolo e la comunicazione sono definite anche nozioni specifiche come emissioni upstream, bitumi naturali, scisti bituminosi, valore di riferimento per i carburanti, petrolio greggio convenzionale e PMI.

Benzina: divieti, miscele e etichettatura

È vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche dell’Allegato I.

È prevista la commercializzazione di benzina con etanolo fino al 10% e, per un periodo transitorio, di benzina con tenore massimo di ossigeno del 2,7% e di etanolo del 5% in una quota minima di impianti provinciali. Per tale benzina devono essere esposti appositi avvisi e deve essere disponibile un elenco dei veicoli compatibili o incompatibili, aggiornato secondo le indicazioni ministeriali.

Per la benzina contenente additivi metallici sono previsti specifici obblighi di etichettatura e di elenco dei veicoli compatibili.

È inoltre ammessa, entro limiti quantitativi annui e per auto storiche, la benzina con contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l.

Combustibile diesel: divieti, FAME ed etichettatura

È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme all’Allegato II.

Le imprese che riforniscono gli impianti di distribuzione devono garantire, in una quota minima di impianti provinciali, la disponibilità di diesel con tenore di FAME non superiore al 7%.

Per il diesel con FAME superiore al 7% deve essere esposto un elenco dei veicoli incompatibili. Anche in questo caso sono previste regole di aggiornamento dell’elenco ministeriale e trasmissione dati da parte dei costruttori.

Per il diesel contenente additivi metallici si applicano gli obblighi informativi e di etichettatura previsti per la benzina.

Navi da diporto e navigazione interna

È vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna, l’uso di combustibili liquidi diversi dal diesel con tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.

Specifiche più severe e deroghe per emergenze di approvvigionamento

In aree determinate possono essere introdotte specifiche più severe per i combustibili, per tutelare salute e ambiente in agglomerati urbani o aree ecologicamente critiche, previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e autorizzazione della Commissione europea.

In caso di improvviso cambiamento nell’approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi, il Ministro competente può autorizzare, sempre con assenso europeo, limiti più elevati per uno o più componenti dei combustibili per un massimo di sei mesi.

Obblighi di comunicazione e flussi informativi

L’ISPRA pubblica annualmente i dati sulla qualità dei combustibili commercializzati nell’anno precedente.

Entro il 31 agosto di ogni anno il Ministero trasmette alla Commissione europea i dati relativi a qualità e quantità di benzina e diesel in distribuzione nell’anno precedente, sulla base di una relazione ISPRA da trasmettere entro il 30 giugno. La relazione si fonda su:

  • dati degli accertamenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • dati dei gestori di depositi fiscali e impianti di produzione, trasmessi entro il 30 maggio;
  • dati sui volumi forniti dal Ministero dello sviluppo economico.

Controlli sui combustibili

Gli accertamenti delle violazioni sono affidati agli uffici doganali competenti e al Corpo della Guardia di finanza, con campionamento nei depositi fiscali, nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione. Le verifiche si svolgono secondo i metodi di prova e le modalità dell’Allegato V.

Per alcune violazioni relative agli obblighi introdotti dal decreto in materia di biocarburanti, l’accertamento è attribuito al GSE.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • commercializzazione di benzina o diesel vietati o non conformi alle specifiche;
  • mancato rispetto delle quote minime di distribuzione provinciale;
  • violazione degli obblighi di informazione, etichettatura e trasmissione dati;
  • violazione del divieto sull’uso di combustibili marini per navi da diporto e navigazione interna.

In alcuni casi la sanzione è aggravata dalla recidiva; per talune omissioni di trasmissione degli elenchi può applicarsi anche l’art. 650 c.p. La competenza all’irrogazione spetta al Prefetto, salvo quanto previsto per la sanzione collegata al divieto sulle navi, demandata alle regioni o all’autorità regionale competente.

Abrogazioni e regime transitorio

Il decreto abroga, dalla sua entrata in vigore, il decreto legislativo n. 280 del 1994, l’art. 1 della legge n. 413 del 1997 e vari DPCM e decreti ministeriali previgenti.

Il decreto ministeriale 3 febbraio 2005 continua ad applicarsi solo per la trasmissione di dati e informazioni all’ISPRA, mentre è abrogato per il resto.

Sono inoltre presenti più commi e articoli successivamente abrogati dal d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, in particolare varie disposizioni degli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e dell’art. 9.

Decorrenza

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alcune disposizioni contengono termini specifici, tra cui il regime transitorio sulla benzina con etanolo fino al 31 dicembre 2020 per effetto della proroga richiamata nel testo.

Testo integrale

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