Deliberazione n. 147 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio/video o comunque sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per 12 mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a garantirne la non immediata identificabilità.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Presupposto della segnalazione e base normativa
Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante sulle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce all’Autorità la competenza a intervenire, anche in via rapida, quando vi sia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 10 marzo 2025 le determinazioni nn. 75 e 76, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato.
Le misure urgenti hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale in formato hash, al fine di facilitarne l’individuazione e il blocco;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta conservazione e delle modalità adottate.
Ratifica finale del Garante
Nel corso della riunione del 13 marzo 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti già adottati, confermando l’operato del dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Rilievo operativo per i destinatari
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma ribadisce l’obbligo per i gestori delle piattaforme di agire tempestivamente nei casi di presunta diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, assicurando sia il blocco della diffusione sia l’eventuale conservazione probatoria in forma non identificativa e limitata nel tempo.
Punti principali
Presupposto normativo e segnalazione
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a intervenire entro 48 ore con i poteri di cui agli artt. 143 e 144 del Codice. La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram, chiedendo l’intervento dell’Autorità.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 75 e 76 del 10 marzo 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
Le società destinatarie sono state inoltre prescritte di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e la relativa gestione deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 13 marzo 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 75/2025 e 76/2025 adottati il 10 marzo 2025.
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