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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

Normativa italiana072U0202Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto proroga e modula l’entrata in vigore di varie norme della riforma tributaria della legge n. 825/1971, fissa regimi transitori per IVA e imposte indirette, disciplina temporaneamente trasferimenti a enti locali e altri organismi, modifica termini e agevolazioni, e prevede la copertura finanziaria per l’anno 1972. Le misure sono per loro natura temporanee e legate al periodo 1972-1977.

Proroga e disciplina transitoria della riforma tributaria del 1971

Proroga e attuazione graduale della riforma tributaria

Il provvedimento interviene sulla tempistica di attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge n. 825/1971, prorogando l’entrata in vigore di diverse disposizioni e introducendo regimi transitori per il passaggio ai nuovi tributi. La disciplina è fortemente temporanea e costruita per accompagnare la transizione tra vecchio e nuovo sistema fiscale.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Vengono differenziate le date di efficacia delle norme della riforma:

  • alcune disposizioni entrano in vigore il 1 gennaio 1973;
  • altre il 1 gennaio 1974;
  • le restanti entrano in vigore alla data stabilita nei relativi decreti, comunque non oltre il 1 gennaio 1974.

Per il periodo d’imposta 1973 resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi secondo le regole del testo unico del 1958.

Trasferimenti a favore di comuni, province ed altri enti

Per il periodo 1973-1977 sono previste attribuzioni dall’amministrazione finanziaria a favore di comuni e province, parametrate alle somme riscosse o attribuite nell’anno di riferimento, con maggiorazioni annuali stabilite dal decreto. Il meccanismo riguarda numerosi tributi e compartecipazioni soppressi o in via di soppressione, tra cui:

  • imposte comunali di consumo;
  • compartecipazioni all’imposta generale sull’entrata;
  • compartecipazioni su imposta di fabbricazione della benzina, diritti erariali sui pubblici spettacoli e giochi;
  • addizionali e sovrimposte provinciali;
  • imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributo di miglioria;
  • imposta di famiglia, valore locativo, imposta su industrie, commerci, arti e professioni, imposta di patente e contributi per fognature.

Sono inoltre previste attribuzioni per camere di commercio e aziende di cura, soggiorno e turismo, con continuità delle entrate riferite agli esercizi anteriori alla soppressione dei tributi e con pagamento mensile da parte delle intendenze di finanza, al netto di eventuali quote vincolate a garanzia di mutui.

Regime transitorio per l’abolizione di tributi e riscossioni

Gli enti interessati continuano a percepire le entrate afferenti agli esercizi fino al:

  • 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni soppressi dal 1 gennaio 1973;
  • 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1 gennaio 1974.

Per le imposte comunali di consumo sono mantenute le classificazioni, qualificazioni e valori medi del 1971 fino al 31 dicembre 1972. Sono prorogati fino a tale data anche i contratti di appalto e gestione della riscossione scadenti prima del 31 dicembre 1972, con possibilità di revisione limitata e su istanza del comune.

IVA e disciplina transitoria dei crediti d’imposta

Nel periodo iniziale di applicazione dell’IVA viene riconosciuto il diritto alla detrazione, in misura limitata, delle imposte già assolte sugli acquisti e importazioni effettuati in determinate finestre temporali tra il 1 settembre 1971 e il 25 maggio 1972, con percentuali diverse a seconda dell’attività esercitata.

Sono previste anche disposizioni particolari per la detrazione integrale tramite inventario vidimato, nonché un termine di un anno dalla data di applicazione dell’IVA per presentare la dichiarazione con i dati necessari alla detrazione.

Regole temporanee su imposta generale sull’entrata prima dell’IVA

Fino al 31 dicembre 1972 l’imposta generale sull’entrata e l’imposta sostitutiva di cui al regio decreto-legge n. 2/1940, con le relative addizionali, si applicano su basi ridotte:

  • al 75% per materie prime, semilavorati e componenti;
  • al 90% o 95% per merci oggetto di commercio al dettaglio o all’ingrosso.

Dal 26 maggio 1972 la disciplina ridotta si applica anche a merci e prodotti soggetti a imposta una tantum.

Esenzioni per beni strumentali e soggetti interessati

Dal giorno di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 1972 non è dovuta l’imposta generale sull’entrata, né quella sostitutiva e le addizionali, per gli acquisti e le importazioni di beni strumentali di nuova produzione e dei beni e servizi impiegati per costruirli. La nozione di bene strumentale è definita in modo espresso e include costruzioni, pertinenze, impianti, macchinari e altri beni a uso ripetuto, purché non destinati alla rivendita.

Le disposizioni si estendono anche alle imprese artigiane e, per gli atti rientranti nell’attività esercitata, alle imprese agricole. I documenti relativi a tali operazioni sono esenti da bollo. L’applicazione avviene solo su richiesta e sotto responsabilità dell’acquirente o importatore, con dichiarazione scritta alla controparte o all’ufficio doganale.

Riduzione delle aliquote di restituzione all’esportazione

Dal 1 luglio 1972 vengono ridotte alcune aliquote superiori al 4% utilizzate per la restituzione dell’imposta generale sull’entrata all’esportazione e per la corrispondente imposizione di conguaglio all’importazione.

Plusvalenze e reinvestimento

Fino all’entrata in vigore della riforma tributaria, le plusvalenze realizzate da soggetti non tassabili in base a bilancio mediante cessione di beni dell’impresa non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, a condizione che siano reinvestite entro il secondo anno successivo in nuovi beni strumentali.

L’agevolazione si applica ai contribuenti che optino per la tassazione in base a bilancio per l’anno in corso e per almeno tre anni successivi. Se le condizioni non sono rispettate, le imposte dovute sulle somme non reinvestite sono iscritte in ruolo speciale; si applicano inoltre una soprattassa pari a un terzo dell’imposta e un interesse di mora dell’8% annuo.

Modifiche alle esenzioni dell’imposta di ricchezza mobile

Le quote esenti dell’imposta di ricchezza mobile e alcune soglie reddituali del testo unico delle imposte dirette vengono elevate o modificate. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1 gennaio 1973.

Misure organizzative per l’amministrazione finanziaria

Vengono previste norme per l’assunzione di personale di meccanografia e, in casi specifici, la stabilizzazione come diurnisti di soggetti già impiegati negli uffici dell’amministrazione finanziaria per la liquidazione dei rimborsi e degli altri diritti sui prodotti esportati, purché in servizio almeno dal 1 marzo 1972 e in possesso dei requisiti richiesti, con alcune deroghe.

Copertura finanziaria e strumenti di finanziamento

L’onere del decreto per il 1972, valutato in 90 miliardi di lire, è coperto mediante operazioni finanziarie autorizzate al Ministro per il tesoro, tramite:

  • mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;
  • emissione di buoni pluriennali del tesoro;
  • emissione di speciali certificati di credito.

Sono disciplinati durata, ammortamento, interessi, modalità di emissione e garanzie dei titoli, con possibilità di variazioni di bilancio da parte del Ministro per il tesoro.

Osservazioni di attualità

Il provvedimento ha natura chiaramente transitoria, riferita a un periodo storico ormai concluso e a tributi non più vigenti o superati dalla successiva evoluzione dell’ordinamento tributario. Non presenta utilità applicativa attuale se non come documento storico o interpretativo della transizione alla riforma tributaria degli anni 1971-1974.

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