DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 276
Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga di tre mesi il termine di applicabilità di riduzioni fiscali su alcuni residui paraffinosi greggi, già previste per i prodotti petroliferi. La misura decorre dal 1° luglio 1972 ed è collegata a una copertura finanziaria di 33 miliardi mediante operazioni di indebitamento del Tesoro nell’anno 1972.
Proroga di agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi e copertura finanziaria
Proroga di misure fiscali sui residui paraffinosi greggi
Il provvedimento interviene sulla disciplina fiscale di alcuni prodotti petroliferi, prorogando per un ulteriore periodo limitato l’efficacia di una precedente agevolazione e rimodulando le aliquote dell’imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.
Ambito e contenuto dell’intervento
La norma riguarda i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera N) aggiunta alla tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989. Per tali prodotti vengono ridotte le aliquote fiscali previste per l’imposta di fabbricazione e per la sovrimposta di confine.
Le riduzioni sono le seguenti:
- da L. 250 a L. 50 per quintale per i numeri 1, 2 e 3;
- da L. 175 a L. 35 per quintale per il numero 4.
Proroga temporale ed efficacia
Il decreto proroga di tre mesi il termine previsto dall’art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, già prorogato di sei mesi dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122.
Le riduzioni fiscali decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto e restano efficaci fino alla scadenza del termine prorogato. Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma ha effetto dal 1° luglio 1972.
Copertura finanziaria
L’onere complessivo derivante dall’intervento è quantificato in 33 miliardi di lire per l’anno 1972. La copertura è assicurata mediante il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato a effettuare nel 1972, tramite:
- mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;
- emissione di buoni pluriennali del Tesoro;
- emissione di speciali certificati di credito.
Mutui e strumenti di finanziamento
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche:
- sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni;
- sono disciplinati da apposite convenzioni tra Ministro del tesoro e Consorzio;
- sono assunti nel servizio dal Ministero del tesoro;
- hanno le rate di ammortamento iscritte nel bilancio del Ministero e specificamente vincolate a favore del Consorzio.
Per i buoni pluriennali del Tesoro, è previsto che la scadenza non sia superiore a 9 anni, con rinvio alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
I certificati di credito:
- sono ammortizzati in 10 anni;
- decorrono dal 1° luglio dell’anno successivo a quello in cui è stata stabilita l’emissione dell’ultima quota;
- fruttano interessi pagabili semestralmente posticipati il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
Disciplina dei certificati di credito
Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il CICR, sono determinati:
- prezzi di emissione;
- tassi di interesse;
- tagli e caratteristiche dei certificati;
- piani di rimborso, di regola mediante estrazione a sorte;
- ogni altra condizione e modalità relative a collocamento, emissione e ammortamento anticipato.
Se le estrazioni avvengono presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione è integrata con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.
Ai certificati, ai relativi interessi e agli atti connessi si applicano le esenzioni fiscali e agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. Inoltre, i certificati e le cedole sono equiparati ai titoli di debito pubblico, con le relative garanzie, privilegi e benefici, e possono essere sottoscritti anche dagli enti esercenti credito, assicurazione e previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.
Copertura di interessi e variazioni di bilancio
Gli oneri relativi a interessi, spese ed eventuale quota capitale delle operazioni finanziarie sono coperti, per il 1972, mediante riduzione di fondi speciali indicati nel bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
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