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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13561/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli contestando: (i) la liceità e utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con i decreti nn. 679/12, 1101/12, 1684/12, 1023/12, 1743/12 per difetto di indizi e di necessità; (ii) la configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che le condotte contestate fossero riconducibili a concorso in più reati di spaccio e non a un sodalizio stabile; (iii) l'erronea mancata applicazione della derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 74, comma 6) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (iv) per D'Ambrosio Rosario, la mancata qualificazione del fatto come tentativo di cessione (mancato perfezionamento della cessione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto legittime le intercettazioni, osservando che, per delitti di criminalità organizzata (e per i delitti associativi), è sufficiente la sussistenza di "sufficienti" indizi e della necessità delle intercettazioni per il proseguimento delle indagini; la motivazione dei decreti autorizzativi è stata considerata adeguata e puntuale. Ha confermato la qualificazione giuridica di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, valorizzando la reiterazione delle cessioni, la divisione di ruoli, mezzi e cautele per eludere i controlli, nonché l'esistenza di una struttura anche rudimentale ma stabile. Ha escluso la derubricazione ex art. 74, comma 6, ritenendo che l'organizzazione avesse potenzialità e volume d'affari incompatibili con la lieve entità. Ha altresì ritenuto corretta la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e ha confermato che il reato contestato a D'Ambrosio Rosario (capo D6) è stato consumato, attenendosi al principio secondo cui la cessione si consuma con il raggiungimento del consenso tra venditore e acquirente. Restano dunque impregiudicate le determinazioni della Corte d'appello: dichiarazione di estinzione per prescrizione di numerosi capi, e pene rideterminate in: anni 6 e mesi 8 di reclusione per D'Ambrosio Antonio (residuo reato associativo capo E); anni 4 di reclusione e euro 18.800,00 di multa per D'Ambrosio Rosario (capo D6); anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per Trombetta Florinda (capi E ed E2).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha richiamato i requisiti dell'art. 74: patto associativo tra almeno tre persone, stabilità di risorse umane e materiali e apporto stabile o comunque apprezzabile; ha ritenuto sussistenti tali elementi per il gruppo in esame, valorizzando repetitività, ripartizione di ruoli e mezzi dedicati.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (delitti in materia di stupefacenti)

    I reati 'fine' ai quali l'associazione era finalizzata: la Corte ha distinto tra singole cessioni e piano associativo, ritenendo che la ripetizione e le modalità esecutive potessero costituire prova indiziaria del sodalizio.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 (derubricazione per lieve entità)

    Non applicabile nel caso: la Corte richiede che l'associazione sia costituita e programmata esclusivamente per cessioni di lieve entità e che le potenzialità organizzative siano incompatibili con reati di maggiore gravità; nel caso concreto la pluralità e qualità delle cessioni e l'organizzazione escludevano la lieve entità.

  • Codice di procedura penale, art. 267 e art. 51 (indizi per autorizzazione intercettazioni / ambito criminalità organizzata)

    Per i delitti di criminalità organizzata le intercettazioni possono essere autorizzate con "sufficienti" indizi (e non necessariamente "gravi"); il decreto deve mostrare la specifica vicenda criminosa e la necessità delle intercettazioni per le indagini.

  • d.l. n. 152 del 1991, art. 13 (disciplinare derogatorio per intercettazioni in ipotesi di criminalità organizzata)

    Consente l'applicazione della disciplina derogatoria per reati di criminalità organizzata; la Corte ha richiamato che i reati 'associativi' rientrano nel perimetro quando non si tratta del mero concorso di persone.

  • Costituzione, art. 15

    Rilevato come valore costituzionale tutelato (segretezza delle comunicazioni): la Corte sottolinea che l'autorizzazione alle intercettazioni richiede un bilanciamento e motivazione adeguata sulla necessità investigativa.

  • Codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito fosse motivato e insindacabile in Cassazione, essendo questione di fatto e di valutazione della gravità dei fatti e della resipiscenza.

  • Codice penale, artt. 81 e 110 (concorso di persone, concorso morale/di persone nel reato)

    La Corte ha richiamato la distinzione tra concorso nei reati di spaccio e associazione: il contributo stabile e l'organizzazione caratterizzano l'associazione, mentre il mero concorso non basta a qualificare l'associazione.

  • Codice penale, art. 56 (tentativo) e giurisprudenza sulla consumazione della cessione

    Per la cessione di stupefacenti la consumazione si verifica con il consenso tra venditore e acquirente; la Corte ha ritenuto consumata la cessione contestata a D'Ambrosio Rosario sulla base delle intercettazioni.

  • Codice di procedura penale, artt. 191, 203, 266, 271, 192, 533 (procedure probatorie e motivazione)

    Articoli richiamati nelle censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sulla motivazione: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e inerenti a rivalutazioni di fatto, non ammissibili in Cassazione.

Massime di principio

  • Intercettazioni per delitti di criminalità organizzata: è sufficiente la sussistenza di "sufficienti" indizi e la dimostrazione della necessità dello strumento per il proseguimento delle indagini; il decreto autorizzativo deve individuare la specifica vicenda criminosa (no autorizzazione in bianco).
  • In sede di Cassazione la valutazione del contenuto e del valore probatorio delle intercettazioni è, di regola, insindacabile; sono ammissibili censure solo se si dimostra manifesta illogicità, travisamento della prova o specifica carenza motivazionale decisiva.
  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/1990 occorrono elementi oltre la mera reiterazione di spaccio: almeno tre persone con patto associativo, stabilità di risorse umane/materiali e contributi apprezzabili (anche se temporanei) alla vita dell'associazione.
  • La derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 74, comma 6) è possibile solo se l'associazione è stata costituita esclusivamente per la commissione di cessioni di lieve entità e la struttura organizzativa è incompatibile con traffici di maggior rilievo; non è sufficiente che singoli episodi siano di lieve entità.
  • La partecipazione al sodalizio può essere riconosciuta anche per apporto temporaneo, purché il contributo sia concreto e funzionale alla struttura associativa; non è necessario un atto formale di investitura.
  • Il reato di cessione di stupefacenti si considera consumato con il raggiungimento del consenso tra le parti: la mancata materialità della consegna non esclude la consumazione quando dalle conversazioni emerga l'accordo.

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