Cassazione Penale, Sentenza n. 13561/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli contestando: (i) la liceità e utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con i decreti nn. 679/12, 1101/12, 1684/12, 1023/12, 1743/12 per difetto di indizi e di necessità; (ii) la configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che le condotte contestate fossero riconducibili a concorso in più reati di spaccio e non a un sodalizio stabile; (iii) l'erronea mancata applicazione della derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 74, comma 6) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (iv) per D'Ambrosio Rosario, la mancata qualificazione del fatto come tentativo di cessione (mancato perfezionamento della cessione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto legittime le intercettazioni, osservando che, per delitti di criminalità organizzata (e per i delitti associativi), è sufficiente la sussistenza di "sufficienti" indizi e della necessità delle intercettazioni per il proseguimento delle indagini; la motivazione dei decreti autorizzativi è stata considerata adeguata e puntuale. Ha confermato la qualificazione giuridica di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, valorizzando la reiterazione delle cessioni, la divisione di ruoli, mezzi e cautele per eludere i controlli, nonché l'esistenza di una struttura anche rudimentale ma stabile. Ha escluso la derubricazione ex art. 74, comma 6, ritenendo che l'organizzazione avesse potenzialità e volume d'affari incompatibili con la lieve entità. Ha altresì ritenuto corretta la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e ha confermato che il reato contestato a D'Ambrosio Rosario (capo D6) è stato consumato, attenendosi al principio secondo cui la cessione si consuma con il raggiungimento del consenso tra venditore e acquirente. Restano dunque impregiudicate le determinazioni della Corte d'appello: dichiarazione di estinzione per prescrizione di numerosi capi, e pene rideterminate in: anni 6 e mesi 8 di reclusione per D'Ambrosio Antonio (residuo reato associativo capo E); anni 4 di reclusione e euro 18.800,00 di multa per D'Ambrosio Rosario (capo D6); anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per Trombetta Florinda (capi E ed E2).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha richiamato i requisiti dell'art. 74: patto associativo tra almeno tre persone, stabilità di risorse umane e materiali e apporto stabile o comunque apprezzabile; ha ritenuto sussistenti tali elementi per il gruppo in esame, valorizzando repetitività, ripartizione di ruoli e mezzi dedicati.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (delitti in materia di stupefacenti)
I reati 'fine' ai quali l'associazione era finalizzata: la Corte ha distinto tra singole cessioni e piano associativo, ritenendo che la ripetizione e le modalità esecutive potessero costituire prova indiziaria del sodalizio.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 (derubricazione per lieve entità)
Non applicabile nel caso: la Corte richiede che l'associazione sia costituita e programmata esclusivamente per cessioni di lieve entità e che le potenzialità organizzative siano incompatibili con reati di maggiore gravità; nel caso concreto la pluralità e qualità delle cessioni e l'organizzazione escludevano la lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 267 e art. 51 (indizi per autorizzazione intercettazioni / ambito criminalità organizzata)
Per i delitti di criminalità organizzata le intercettazioni possono essere autorizzate con "sufficienti" indizi (e non necessariamente "gravi"); il decreto deve mostrare la specifica vicenda criminosa e la necessità delle intercettazioni per le indagini.
d.l. n. 152 del 1991, art. 13 (disciplinare derogatorio per intercettazioni in ipotesi di criminalità organizzata)
Consente l'applicazione della disciplina derogatoria per reati di criminalità organizzata; la Corte ha richiamato che i reati 'associativi' rientrano nel perimetro quando non si tratta del mero concorso di persone.
Costituzione, art. 15
Rilevato come valore costituzionale tutelato (segretezza delle comunicazioni): la Corte sottolinea che l'autorizzazione alle intercettazioni richiede un bilanciamento e motivazione adeguata sulla necessità investigativa.
Codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito fosse motivato e insindacabile in Cassazione, essendo questione di fatto e di valutazione della gravità dei fatti e della resipiscenza.
Codice penale, artt. 81 e 110 (concorso di persone, concorso morale/di persone nel reato)
La Corte ha richiamato la distinzione tra concorso nei reati di spaccio e associazione: il contributo stabile e l'organizzazione caratterizzano l'associazione, mentre il mero concorso non basta a qualificare l'associazione.
Codice penale, art. 56 (tentativo) e giurisprudenza sulla consumazione della cessione
Per la cessione di stupefacenti la consumazione si verifica con il consenso tra venditore e acquirente; la Corte ha ritenuto consumata la cessione contestata a D'Ambrosio Rosario sulla base delle intercettazioni.
Codice di procedura penale, artt. 191, 203, 266, 271, 192, 533 (procedure probatorie e motivazione)
Articoli richiamati nelle censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sulla motivazione: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e inerenti a rivalutazioni di fatto, non ammissibili in Cassazione.
Massime di principio
- Intercettazioni per delitti di criminalità organizzata: è sufficiente la sussistenza di "sufficienti" indizi e la dimostrazione della necessità dello strumento per il proseguimento delle indagini; il decreto autorizzativo deve individuare la specifica vicenda criminosa (no autorizzazione in bianco).
- In sede di Cassazione la valutazione del contenuto e del valore probatorio delle intercettazioni è, di regola, insindacabile; sono ammissibili censure solo se si dimostra manifesta illogicità, travisamento della prova o specifica carenza motivazionale decisiva.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/1990 occorrono elementi oltre la mera reiterazione di spaccio: almeno tre persone con patto associativo, stabilità di risorse umane/materiali e contributi apprezzabili (anche se temporanei) alla vita dell'associazione.
- La derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 74, comma 6) è possibile solo se l'associazione è stata costituita esclusivamente per la commissione di cessioni di lieve entità e la struttura organizzativa è incompatibile con traffici di maggior rilievo; non è sufficiente che singoli episodi siano di lieve entità.
- La partecipazione al sodalizio può essere riconosciuta anche per apporto temporaneo, purché il contributo sia concreto e funzionale alla struttura associativa; non è necessario un atto formale di investitura.
- Il reato di cessione di stupefacenti si considera consumato con il raggiungimento del consenso tra le parti: la mancata materialità della consegna non esclude la consumazione quando dalle conversazioni emerga l'accordo.
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