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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15067/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento danni proposta da un imprenditore nei confronti di un comune per l'illegittimo annullamento, da parte dell'amministrazione, di un'autorizzazione all'esercizio dell'estrazione di cava precedentemente rilasciata. La corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, ha rigettato la domanda ritenendo non adeguatamente provati i danni lamentati nel periodo rilevante (giugno 1992 - settembre 1994). Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza, asseritamente pacifica, della forzata chiusura per oltre due anni dell'attività imprenditoriale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avrebbe erroneamente valutato le prove relative ai costi sostenuti nel periodo di chiusura della cava, in particolare il modello unico fiscale presentato all'Agenzia delle Entrate, e avrebbe illegittimamente preteso ulteriori elementi di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che il ricorrente contestava solo il modo in cui il giudice di merito aveva apprezzato le prove, senza dedurre che fossero state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o che fosse stata attribuita a una prova un valore legale diverso da quello previsto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il principio della disponibilità delle prove; non quando si contesta la mera valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si allega che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o ha dichiarato di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è sufficiente dedurre un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Sez. U, sentenza n. 20867 del 30/09/2020

    Richiamata per precisare i limiti di deducibilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., distinguendo tra uso illegittimo delle prove e mera valutazione del loro convincimento.

  • Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la semplice diversa ponderazione delle prove appartiene al merito e non integra, di per sé, violazione dell'art. 116 c.p.c.

  • Sez. 2, ordinanza n. 27415 del 29/10/2018

    Richiamata per affermare che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide, di per sé, con l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la valutazione complessiva delle prove o la sufficienza della motivazione sul piano del merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia deciso sulla base di prove non dedotte dalle parti o in contrasto con il principio dispositivo; non è configurabile quando si contesti soltanto la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda una regola legale di valutazione; non quando si lamenta un semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • Quando il fatto storico invocato dal ricorrente sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, la critica relativa alla mancata valorizzazione di singoli documenti o elementi istruttori si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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