Risposta n. 760 del 3/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che le prestazioni fornite dai fornitori sono strumentali/accessorie all'attività di raccolta scommesse e, in virtù del principio "accessorium sequitur principale", debbono seguire il regime di esenzione IVA applicabile alle scommesse (art.10 nn.6 e 7), richiamando anche le note ADM sull'indispensabilità delle piattaforme
Applicazione dell'IVA ai servizi resi ai soggetti che esercitano l'attività di raccolta scommesse
Il quesito
La società istante (bookmaker concessionario GAD e per la raccolta su rete fisica) chiede se i corrispettivi pagati a vari fornitori di servizi informatici (piattaforme software, API, providing, dati/statistiche, licenze ecc.) siano da considerare operazioni "accessorie" alle scommesse e quindi esenti IVA ai sensi dell'art.10, nn.6 e 7, d.P.R. n.633/1972
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le prestazioni ricevute non possano essere qualificate in generale come "accessorie" ai sensi dell'art.12 (perché rese da soggetti diversi e rivolte al concessionario, non agli stessi clienti). Tuttavia, osserva che alcuni servizi (es. funzionamento di interfacce/API, providing, scommessa, licenze d'uso di piattaforme) possono in linea di principio avere i caratteri di necessarietà e indispensabilità per l'esercizio del gioco e, secondo la nozione ADM, risultare esenti ai sensi dell'art.10 nn.6 e 7; la verifica analitica della necessità/indispensabilità è fattuale ed esula dall'ambito vincolante dell'interpello; servizi informatici di natura commerciale/genericamente assistenziale (es. customer care, reportistica) risultano tendenzialmente esclusi dall'esenzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 3 nov 2021Risposta n. 756 del 3/11/2021
- Interpello · 3 nov 2021Risposta n. 757 del 3/11/2021
- Interpello · 3 nov 2021Risposta n. 758 del 3/11/2021
- Interpello · 3 nov 2021Risposta n. 759 del 3/11/2021
- Interpello · 3 nov 2021Risposta n. 761 del 3/11/2021
- Interpello · 4 nov 2021Risposta n. 762 del 4/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →