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Interpello

Risposta n. 63 del 28/01/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori - Art. 119 e 121 DL 19/05/2020, n.34 (versione in vigore al 31/12/2020)

Il quesito

Proprietario di edificio bifamiliare composto da due unità residenziali con accessi indipendenti intende effettuare interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico (cappotto, caldaia, infissi, impianto fotovoltaico con accumulo) e accorpare le due unità in una sola. Si chiede se tali interventi rientrano nel Superbonus e se il limite di spesa va applicato alle due unità iniziali o alla unità risultante dopo i lavori; inoltre si chiede se rientrano nell'agevolazione lavori accessori come nuovi sottofondi e riscaldamento a pavimento, sostituzione contorni in pietra, VMC e isolamento della soletta dell'ultimo piano.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Agenzia ricorda che il Superbonus (art.119 DL Rilancio) spetta per interventi 'trainanti' e 'trainati' con limiti (96.000 euro per unità immobiliare) e che, ai fini del calcolo del limite di spesa, rileva la situazione catastale e funzionale esistente all'inizio dei lavori. Gli interventi antisismici ammessi al Superbonus devono riguardare parti comuni di edifici costituiti in condominio o edifici unifamiliari; pertanto, in un edificio composto da più unità distintamente accatastate ma non costituito in condominio (proprietà unica), le spese per interventi antisismici non sono ammesse al Superbonus. Le spese antisismiche potranno invece fruire del sismabonus ordinario. Gli interventi di efficientamento energetico possono essere agevolabili se le unità sono funzionalmente indipendenti e se soddisfatti gli altri requisiti; i lavori accessori possono essere ammessi se strettamente connessi agli interventi trainanti e identificati da tecnico abilitato.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate conclude che, nel caso concreto, l'istante può accedere al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico valorizzando la situazione catastale iniziale (limiti calcolati sulle unità presenti all'inizio dei lavori). Tuttavia le spese per interventi antisismici non sono ammesse al Superbonus perché l'edificio non è costituito in condominio e le opere antisismiche devono riguardare parti comuni; tali spese potranno essere considerate per il sismabonus. I lavori accessori possono rientrare nell'agevolazione se connessi e debitamente qualificati da un tecnico. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti e non esclude controlli amministrativi successivi.

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