Risposta n. 108 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiallineamento fiscale (art.110 DL 104/2020) di avviamento e altre attività immateriali iscritte ai sensi IFRS 3; portafogli contratti e clienti; effetti della Purchase Price Allocation (PPA) e modalità di imputazione dell'importo riallineato
Il quesito
ALFA chiede (1) se può usufruire del riallineamento per attività immateriali iscritte secondo IFRS 3; (2) se può riallineare soltanto la voce "portafoglio contratti e clienti"; (3) se nell'ammontare riallineabile debbano essere considerate anche le variazioni intervenute nel 2020 a seguito della PPA rispetto ai valori al 31/12/2019; (4) se l'importo riallineato debba aumentare il costo storico del bene o essere imputato sia al costo storico sia al fondo ammortamento (con conseguente piano di ammortamento fiscale).
Soluzione prospettata dal contribuente
La contribuente sostiene che: il riallineamento è applicabile alle attività immateriali iscritte ai sensi di IFRS 3; è possibile riallineare specificamente i portafogli contratti e clienti distintamente contabilizzati; le variazioni emerse nel 2020 per effetto della PPA devono concorrere alla base riallineabile; l'importo riallineato dovrebbe essere imputato sia al costo storico sia al fondo ammortamento (per ottenere l'allineamento fiscale e civilistico negli esercizi successivi), con ammortamento fiscale coerente (p.es. 20 anni) e senza selezionare solo alcuni portafogli.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il riallineamento previsto dall'art.110 è applicabile alle attività immateriali iscritte secondo IFRS 3, inclusi i portafogli contratti e clienti, purché i valori non siano già stati riconosciuti fiscalmente e gli asset siano ancora presenti e tutelati alla data di chiusura. Tuttavia la base imponibile riallineabile è la divergenza esistente al 31/12/2019: sono escluse le incrementi del disallineamento intervenuti nel 2020 per effetto della PPA. L'importo riallineato non si somma al valore fiscale preesistente ma costituisce nuova rilevazione fiscalmente deducibile secondo un autonomo piano di ammortamento; per le attività la cui deducibilità ordinaria è non superiore a 1/18, la deduzione del maggior valore è comunque limitata (di norma a 1/50 dell'importo salvo opzione con imposta sostitutiva per dedurre in 1/18). Gli ammortamenti precedenti continuano a operare sul residuo secondo le regole ordinarie.
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