Cassazione Penale, Sentenza n. 18255/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iacomino ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione (capo B) e per falsa denuncia (capo C, art. 367 c.p.), deducendo: assenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello per avere questa richiamato la sentenza di primo grado senza valutare la versione difensiva; rifiuto ingiustificato della rinnovazione dell'istruttoria per acquisire il verbale di sequestro spagnolo; carenza motivazionale circa la conferma della responsabilità per la falsa denuncia del furgone; omissione di motivazione sul rigetto della richiesta di pena sostitutiva. Spera ha impugnato la conferma delle condanne per ricettazione relative alle auto Renault Captur e Fiat 500, lamentando violazioni processuali e carenza/contraddittorietà della motivazione, oltre al rigetto della rinnovazione istruttoria (audizione di Catello Iacobucci).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Iacomino, rilevando che la Corte d'appello aveva riesaminato autonomamente il materiale probatorio (dichiarazioni, immagini di videosorveglianza e sommarie informazioni) e aveva adeguatamente motivato il rigetto della rinnovazione istruttoria e la valutazione sulla falsa denuncia e sulla non applicabilità della pena sostitutiva (tenuto conto dei precedenti dell'imputato). Ha ritenuto invece il ricorso di Spera inammissibile per genericità, perché le doglianze non contestavano in modo specifico il tessuto argomentativo della sentenza di merito. Conseguentemente sono rimaste confermate, nei limiti dell'impugnazione, le statuizioni di condanna già pronunciate in sede di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che i motivi devono essere specifici e non apodittici o generici. Le doglianze vaghe o ripetitive dell'appello sono dichiarate inammissibili e le censure di mancata o illogica motivazione vanno valutate rispetto al contenuto esplicativo della sentenza impugnata.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la richiesta di trattazione orale in Cassazione; nel caso era stata formulata la richiesta rituale, ma ciò non ha inciso sull'esito di inammissibilità dei ricorsi.
Norma sul reato di falsa denuncia. La Corte d'appello ha ritenuto la mendacità della denuncia ricavabile logicamente dal contesto temporale e dagli interessi dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
Stabilisce criteri per l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte di merito ha esercitato il suo potere discrezionale ritenendo inidonee le pene alternative in presenza di spiccata propensione a delinquere e precedenti rilevanti, argomentazione considerata adeguata dalla Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 3)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci); Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (Fachini); Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017 (Loda); Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022 (Grosso)
Richiamati principi consolidati secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale (presunzione di completezza del primo grado) e il sindacato di legittimità sulla decisione di non rinnovare è limitato alla valutazione della motivazione, non alla riconsiderazione del valore concreto degli atti che il giudice di merito ha già valutato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti né rivaluta le prove: può sindacare solo la correttezza e la completezza della motivazione della decisione impugnata. Le critiche che ripropongono la stessa valutazione del merito senza individuarne specifici vizi formali o di motivazione sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati (art. 606 c.p.p.): doglianze generiche o ripetitive dell'appello conducono all'inammissibilità.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; va chiesta con precisione e dimostrata la necessità (inconcludenza degli atti già acquisiti). Il giudice d'appello ha ampia discrezionalità nel rigettare la rinnovazione e la Cassazione verifica solo la sufficienza della motivazione del rigetto.
- Le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni testimoniali, se ritenute congruamente valutate dal giudice, possono costituire elemento decisivo di prova; l'affermazione di inequivoca natura indiziaria senza contestare in concreto la valutazione del giudice di merito è insufficiente in Cassazione.
- La richiesta di pena sostitutiva può essere respinta per ragioni discrezionali se emergono precedenti e profili di pericolosità sociale; il giudice di legittimità controlla solo che tale decisione sia motivata secondo i criteri di legge.
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