Ordinanza del 21/10/2020 n. 22909 - Corte di Cassazione
Contenzioso tirbutario - Appello - Notifica eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario - Nullità della notifica - Contumacia dell'appellato - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la decisione impugnata ritenendo nulla la notifica dell'appello notificata al difensore costituito in primo grado ma non domiciliatario, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 (la notifica deve essere fatta nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata). La nullità, non sanata dalla contumacia, comporta la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Catania in diversa composizione; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Contenzioso tributario - Appello - Notifica eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario - Nullità della notifica - Contumacia dell'appellato - Effetti
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