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Provvedimento

Deliberazione n. 263 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti disponevano l’adozione immediata di interventi per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento chiude dunque la fase di ratifica ex post dell’intervento urgente, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali.

Presupposti della segnalazione e quadro normativo

La decisione si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

La norma prevede un intervento molto rapido dell’Autorità, che deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso di specie, è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Contenuto delle determinazioni urgenti

A fronte della segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina sul revenge porn e, con determinazioni nn. 122 e 123 del 22 aprile 2025, ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità tali modalità di conservazione.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 29 aprile 2025, ha preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, e ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 22 aprile 2025.

La ratifica, adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, conferma quindi l’efficacia delle misure cautelari già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme, con l’obiettivo di prevenire la circolazione del materiale segnalato e di preservarne l’eventuale evidenza probatoria.

Esito finale

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni generali: si tratta di un atto di ratifica di interventi urgenti, finalizzati esclusivamente a bloccare o prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti oggetto di segnalazione e a regolarne la conservazione temporanea per finalità probatorie.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 122 e 123 del 22 aprile 2025, ordinando a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per 12 mesi ai soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 aprile 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 22 aprile 2025, confermandone quindi gli effetti nei confronti dei destinatari.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

Testo integrale

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