Cassazione Penale, Sentenza n. 25967/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, mediante ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere a carico di Salvatore Musumeci. Il ricorrente contestava la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, deducendo in particolare che, sulla base di una consulenza balistica difensiva, il fatto configurerebbe il reato impossibile (bersaglio al momento assente sulla linea di tiro), nonché invocando la provocazione, la confessione, l'assenza di comportamenti delittuosi nel periodo successivo e la proponibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure difensive investissero in massima parte la ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze probatorie, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione. Sul punto del reato impossibile, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'inesistenza dell'oggetto integra reato impossibile solo se originaria e assoluta; la temporanea assenza del bersaglio non esclude l'idoneità offensiva della condotta quando siano esplosi numerosi colpi ad altezza d'uomo e reiterati dopo il rifugio della vittima. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente e congrua, fondata sulle modalità cruente del fatto, sulla spregiudicatezza dell'indagato, sulla pericolosità delle armi e sul suo personale quadro di precedenti e carichi pendenti; l'istanza di misura meno afflittiva è stata implicitamente e adeguatamente respinta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende; disposta trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
richiamato quale norma per l'appello ex art. 310 c.p.p.
Norma processuale richiamata come base procedurale dell'impugnazione in sede di riesame; il ricorso per cassazione verteva su un provvedimento adottato nell'ambito di tale rimedio
Norma che disciplina il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; utilizzata per enunciare il perimetro del sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria
Norma che disciplina le esigenze cautelari; invocata per valutare la congruità e l'attualità delle esigenze che giustificano la misura cautelare
Norma sull'udienza di riesame: il Tribunale dell'udienza ex art. 309 deve esaminare compiutamente le censure difensive, e la Corte verifica che ciò sia avvenuto
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per spiegare i limiti del sindacato di merito da parte della Corte di cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà
artt. 56-575 cod. pen. e artt. 4 e 7 legge 02/10/1967 n. 895
richiamati come fattispecie contestate
Indicano le fattispecie penali per le quali è stata disposta la misura cautelare (tentativo/reati e specifiche norme sostanziali richiamate nell'atto), ossia i reati contestati all'indagato
Massime di principio
- In sede di Cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato: non si può ottenere accoglimento del ricorso basandosi su una diversa lettura dei fatti o su una rivalutazione delle prove, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- La figura del reato impossibile opera solo quando l'oggetto dell'azione è inesistente in modo originario e assoluto; la mera temporanea assenza della vittima dalla linea di tiro non esclude l'idoneità offensiva della condotta se l'azione era concretamente idonea a cagionare l'exitus
- Modalità esecutive ripetute e dirette ad 'altezza d'uomo' costituiscono indici forti di dolo omicidiario e gravità indiziaria utili a giustificare misure cautelari severe
- Elementi come confessione, provocazione o l'assenza di ulteriori condotte illecite dopo il fatto hanno rilevanza difensiva ma possono risultare insufficienti a superare esigenze cautelari concrete fondate sulla pericolosità dell'azione e sul profilo personale dell'indagato
- La richiesta di sostituzione della misura con una meno afflittiva può essere implicitamente respinta se la motivazione complessiva del provvedimento mostra l'insufficienza di misure non detentive; non è sempre necessario che il giudice risponda point by point a ogni soluzione alternativa proposta
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