Deliberazione n. 601 del 26/09/2024
Provvedimento del 26 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso. L’intervento mira a impedire la circolazione del materiale sulla piattaforma e a imporre, se acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Si tratta di una ratifica ex post dell’azione urgente assunta per prevenire la diffusione del contenuto segnalato.
Ratifica urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di una decisione adottata in via d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione concerneva materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile all’interessato e destinato a rimanere privato, rispetto al quale si paventava l’invio, la cessione o la diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Fatti e intervento urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Sulla base della verifica preliminare di compatibilità con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 473 del 23 settembre 2024, trasmessa tempestivamente al gestore della piattaforma.
Il provvedimento urgente ha disposto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Esito del procedimento
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente con deliberazione del 26 settembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Profili operativi rilevanti
Il provvedimento evidenzia, per i gestori di piattaforme digitali, l’obbligo di intervenire tempestivamente in presenza di segnalazioni riconducibili al revenge porn, adottando misure immediate di blocco della diffusione e, se necessario, di conservazione limitata e protetta del materiale ai soli fini probatori. Non è prevista una sanzione pecuniaria; il contenuto è essenzialmente prescrittivo e preventivo.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rientranti nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy sul c.d. revenge porn.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il provvedimento n. 473 del 23 settembre 2024, ordinando a Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione e prescrivendo, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione per 12 mesi a fini probatori con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 26 settembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Non vengono indicate sanzioni pecuniarie, ma solo misure interdittive e prescrittive finalizzate a prevenire la diffusione del materiale e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria.
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