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Provvedimento

Deliberazione n. 601 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso. L’intervento mira a impedire la circolazione del materiale sulla piattaforma e a imporre, se acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Si tratta di una ratifica ex post dell’azione urgente assunta per prevenire la diffusione del contenuto segnalato.

Ratifica urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di una decisione adottata in via d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione concerneva materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile all’interessato e destinato a rimanere privato, rispetto al quale si paventava l’invio, la cessione o la diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Fatti e intervento urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Sulla base della verifica preliminare di compatibilità con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 473 del 23 settembre 2024, trasmessa tempestivamente al gestore della piattaforma.

Il provvedimento urgente ha disposto:

  • l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Esito del procedimento

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente con deliberazione del 26 settembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Profili operativi rilevanti

Il provvedimento evidenzia, per i gestori di piattaforme digitali, l’obbligo di intervenire tempestivamente in presenza di segnalazioni riconducibili al revenge porn, adottando misure immediate di blocco della diffusione e, se necessario, di conservazione limitata e protetta del materiale ai soli fini probatori. Non è prevista una sanzione pecuniaria; il contenuto è essenzialmente prescrittivo e preventivo.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rientranti nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy sul c.d. revenge porn.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il provvedimento n. 473 del 23 settembre 2024, ordinando a Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione e prescrivendo, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione per 12 mesi a fini probatori con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 26 settembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Non vengono indicate sanzioni pecuniarie, ma solo misure interdittive e prescrittive finalizzate a prevenire la diffusione del materiale e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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