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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26144/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la condanna per bancarotta fraudolenta già pronunciata nei confronti degli imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Con il primo e il terzo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratori di fatto e sulla ritenuta sottrazione e distruzione delle scritture contabili obbligatorie; la Corte ha rilevato che tali censure erano generiche, perché non indicate in modo specifico e non idonee a individuare i rilievi mossi, e inoltre non erano state previamente dedotte in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità. Con il secondo e il quarto motivo hanno contestato la motivazione sulla sussistenza di operazioni di dissimulazione della vendita dei beni sociali e dell'elemento soggettivo doloso; la Corte ha ritenuto che si trattasse di doglianze di merito non consentite in cassazione e, peraltro, già esaminate nella sentenza impugnata in relazione ai motivi di appello. Con il quinto motivo hanno censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della pena minima; la Corte ha affermato che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non sono proponibili censure che non siano state previamente dedotte con i motivi di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nei limiti legali e secondo i criteri di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata valorizzando gli indici di gravità del reato e di personalità del reo, con motivazione congrua.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e tale da consentire al giudice di individuare con chiarezza la censura proposta; la mera contestazione apodittica della motivazione non è sufficiente.
  • Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i limiti consentiti dalla legge.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie sono inammissibili in cassazione, perché estranee al sindacato di legittimità.
  • La determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili solo per illogicità o manifesta carenza di motivazione, non per una diversa valutazione del materiale processuale.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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