Circolare numero 64 del 16-06-2026
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 17 giugno 2026, è pari al 2,40%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione della BCE ha portato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% dal 17/06/2026. Ciò modifica l'interesse di dilazione e di differimento (ora 4,40% annuo) e la misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge 388/2000, tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 19/2024. I piani di ammortamento già notificati non vengono modificati; le riduzioni in caso di procedure concorsuali si calcolano sul nuovo TUR.
Decisione BCE 11/06/2026: adeguamento tassi e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa e decorrenze
La BCE ha aumentato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% con efficacia dal 17/06/2026; le modifiche incidono sulle regole di interesse e sanzioni previste dall'art.116 della legge 388/2000 e dal decreto-legge 19/2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati.
Interesse di dilazione e differimento
L'interesse di dilazione per le rateazioni e l'interesse per il differimento sono fissati al 4,40% annuo con decorrenza dalle rateazioni presentate e dalla contribuzione relativa a giugno 2026. Le rateazioni già notificate non subiscono variazioni.
Sanzione civile per omissione (art.116, comma 8, lett. a)
La sanzione ordinaria è pari al 7,90% annuo (2,40% + 5,5 punti). Previsto ravvedimento operoso: se il pagamento avviene entro 120 giorni in unica soluzione, la maggiorazione non si applica e la sanzione è pari al 2,40% annuo.
Sanzione civile per evasione (art.116, comma 8, lett. b)
Misura base 30% annuo, fino a un massimo del 60% degli importi dovuti. Per denuncia spontanea entro 12 mesi: se pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione scende a 7,90% annuo; se entro 90 giorni la sanzione è 9,90% annuo.
Casi disciplinati dal comma 10
Nei casi di incertezza oggettiva poi riconosciuta (art.116, c.10) le sanzioni sono sostituite dai soli interessi legali ex art.1284 c.c., se il versamento avviene entro il termine fissato dagli enti.
Sanzioni ridotte in procedure concorsuali
In procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni si calcola sul TUR: per la lett. a) il tasso applicato è il TUR (2,40% dal 17/06/2026); per la lett. b) il TUR maggiorato di 2 punti (4,40%). La riduzione è condizionata al pagamento integrale di contributi e spese e non può essere inferiore all'interesse legale.
Riferimenti normativi principali
Principali riferimenti: art.116 legge 388/2000, decreto-legge 19/2024 (modifiche dal 01/09/2024), decreto-legge 27/03/2026 n.38 (determinazione maggiorazione per interesse di dilazione), decisione BCE 11/06/2026.
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