Cassazione Civile, Sentenza n. 09602/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Ciavolino Daniele e figli Napoli s.r.l., contestando che la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza (effettuata dalla cancelleria il 3/8/2023) non fosse valida se non notificata anche alla società incorporante (Zafinvest), perché nel registro delle imprese risultavano già iscritti il progetto e la delibera di fusione; inoltre la ricorrente sosteneva che, alla data dell'udienza (19/9/2023), la società incorporata fosse già estinta e cancellata dal registro e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: al momento della notifica (3/8/2023) la fusione non si era ancora perfezionata; gli effetti costitutivi della fusione si producono solo con l'iscrizione dell'atto finale di fusione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c. e art. 2504-bis c.c.), iscrizione avvenuta nel caso concreto il 7/9/2023. Inoltre, anche nel caso in cui la fusione si perfezioni nel corso del giudizio, ciò non determina l'interruzione del processo né l'obbligo di integrare d'ufficio il contraddittorio a favore della società incorporante: la società incorporata, ancorché cancellata, conserva rilevanza processuale e può essere destinataria della notificazione e delle conseguenze della procedura concorsuale (richiamata giurisprudenza di legittimità). Pertanto la notifica effettuata alla società incorporata non era viziata e il giudizio è proseguito regolarmente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24
Richiamata nella censura relativa alla tutela giurisdizionale e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la tutela e il contraddittorio fossero stati rispettati con la notifica alla società incorporata
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111
Richiamata con riferimento al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto la regolarità del procedimento e dell'instaurazione del contraddittorio
D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), art. 33
art. 33, comma 2, secondo capoverso
Sottolinea l'obbligo dell'imprenditore cancellato di mantenere un indirizzo PEC/INI-PEC per un anno dalla cancellazione, argomento usato per confermare che la società cancellata mantiene canali processuali attivi e può essere raggiunta dalle comunicazioni
D.lgs. n. 14/2019, art. 40
Norme sulla notifica effettuata dalla cancelleria e sulla convocazione per audizione del debitore; utilizzato nel ricostruire la regolarità della notifica effettuata il 3/8/2023
Codice Civile, art. 2504
Stabilisce le iscrizioni previste per la fusione; la Corte ha richiamato che l'efficacia costitutiva della fusione deriva dall'iscrizione dell'atto finale di fusione nei registri delle imprese
Codice Civile, art. 2504-bis
Conferma che gli effetti della fusione si producono dopo l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504; principio decisivo per affermare che al 3/8/2023 la fusione non era ancora efficace
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma richiamata come parametro di censura per vizio di motivazione e violazione di norme; la Corte ha valutato il motivo alla luce del corretto inquadramento giuridico
Legge fallimentare, art. 10
Principio invocato dalla giurisprudenza: la società cancellata conserva la capacità di stare in giudizio e può essere assoggettata a procedure concorsuali entro un anno dalla cancellazione; principio esteso analogicamente alla liquidazione giudiziale
Legge fallimentare, art. 15
Riferimento al corretto instaurarsi del contraddittorio nel procedimento prefallimentare; utilizzato per spiegare che il destinatario della notifica resta la società incorporata
D.P.R. 30.05.2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'adempimento relativo al contributo unificato in caso di ricorso; la sentenza dà atto dell'eventuale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La fusione per incorporazione produce effetti costitutivi solo con l'iscrizione dell'atto finale di fusione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c. e 2504-bis): la data rilevante per verificare l'esistenza della società incorporata è la data di tale iscrizione
- Se la notifica di un ricorso per apertura di una procedura concorsuale viene effettuata quando la società incorporata non è ancora estinta, la notifica è valida anche se la fusione si perfeziona successivamente e la società viene cancellata prima dell'udienza
- La cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito di fusione non interrompe automaticamente il processo: la società incorporata mantiene rilevanza processuale, e il giudizio può proseguire senza che il tribunale debba di regola integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti della società incorporante
- La società incorporante può sempre intervenire volontariamente nel giudizio per tutelare i propri interessi; quando si teme di non essere stati raggiunti da una notificazione, è consigliabile valutare l'intervento volontario o impugnare tempestivamente le decisioni
- In sede di procedure concorsuali e liquidazione giudiziale è necessario verificare attentamente le date di iscrizione nel registro delle imprese e gli adempimenti PEC/INI-PEC dell'impresa cancellata per valutare la regolarità delle notifiche
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