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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09602/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Ciavolino Daniele e figli Napoli s.r.l., contestando che la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza (effettuata dalla cancelleria il 3/8/2023) non fosse valida se non notificata anche alla società incorporante (Zafinvest), perché nel registro delle imprese risultavano già iscritti il progetto e la delibera di fusione; inoltre la ricorrente sosteneva che, alla data dell'udienza (19/9/2023), la società incorporata fosse già estinta e cancellata dal registro e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: al momento della notifica (3/8/2023) la fusione non si era ancora perfezionata; gli effetti costitutivi della fusione si producono solo con l'iscrizione dell'atto finale di fusione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c. e art. 2504-bis c.c.), iscrizione avvenuta nel caso concreto il 7/9/2023. Inoltre, anche nel caso in cui la fusione si perfezioni nel corso del giudizio, ciò non determina l'interruzione del processo né l'obbligo di integrare d'ufficio il contraddittorio a favore della società incorporante: la società incorporata, ancorché cancellata, conserva rilevanza processuale e può essere destinataria della notificazione e delle conseguenze della procedura concorsuale (richiamata giurisprudenza di legittimità). Pertanto la notifica effettuata alla società incorporata non era viziata e il giudizio è proseguito regolarmente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24

    Richiamata nella censura relativa alla tutela giurisdizionale e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la tutela e il contraddittorio fossero stati rispettati con la notifica alla società incorporata

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111

    Richiamata con riferimento al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto la regolarità del procedimento e dell'instaurazione del contraddittorio

  • D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), art. 33

    art. 33, comma 2, secondo capoverso

    Sottolinea l'obbligo dell'imprenditore cancellato di mantenere un indirizzo PEC/INI-PEC per un anno dalla cancellazione, argomento usato per confermare che la società cancellata mantiene canali processuali attivi e può essere raggiunta dalle comunicazioni

  • D.lgs. n. 14/2019, art. 40

    Norme sulla notifica effettuata dalla cancelleria e sulla convocazione per audizione del debitore; utilizzato nel ricostruire la regolarità della notifica effettuata il 3/8/2023

  • Codice Civile, art. 2504

    Stabilisce le iscrizioni previste per la fusione; la Corte ha richiamato che l'efficacia costitutiva della fusione deriva dall'iscrizione dell'atto finale di fusione nei registri delle imprese

  • Codice Civile, art. 2504-bis

    Conferma che gli effetti della fusione si producono dopo l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504; principio decisivo per affermare che al 3/8/2023 la fusione non era ancora efficace

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma richiamata come parametro di censura per vizio di motivazione e violazione di norme; la Corte ha valutato il motivo alla luce del corretto inquadramento giuridico

  • Legge fallimentare, art. 10

    Principio invocato dalla giurisprudenza: la società cancellata conserva la capacità di stare in giudizio e può essere assoggettata a procedure concorsuali entro un anno dalla cancellazione; principio esteso analogicamente alla liquidazione giudiziale

  • Legge fallimentare, art. 15

    Riferimento al corretto instaurarsi del contraddittorio nel procedimento prefallimentare; utilizzato per spiegare che il destinatario della notifica resta la società incorporata

  • D.P.R. 30.05.2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per l'adempimento relativo al contributo unificato in caso di ricorso; la sentenza dà atto dell'eventuale versamento da parte della ricorrente

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione produce effetti costitutivi solo con l'iscrizione dell'atto finale di fusione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c. e 2504-bis): la data rilevante per verificare l'esistenza della società incorporata è la data di tale iscrizione
  • Se la notifica di un ricorso per apertura di una procedura concorsuale viene effettuata quando la società incorporata non è ancora estinta, la notifica è valida anche se la fusione si perfeziona successivamente e la società viene cancellata prima dell'udienza
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito di fusione non interrompe automaticamente il processo: la società incorporata mantiene rilevanza processuale, e il giudizio può proseguire senza che il tribunale debba di regola integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti della società incorporante
  • La società incorporante può sempre intervenire volontariamente nel giudizio per tutelare i propri interessi; quando si teme di non essere stati raggiunti da una notificazione, è consigliabile valutare l'intervento volontario o impugnare tempestivamente le decisioni
  • In sede di procedure concorsuali e liquidazione giudiziale è necessario verificare attentamente le date di iscrizione nel registro delle imprese e gli adempimenti PEC/INI-PEC dell'impresa cancellata per valutare la regolarità delle notifiche

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