LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la possibilità per l'Istituto di concedere contributi sugli interessi di mutui (anche se erogati da altri istituti o dalla Cassa depositi e prestiti) mediante un fondo speciale alimentato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da premi riservati al CONI. La rata di ammortamento è ridotta dell'importo annuale del contributo. L'Istituto può sospendere o revocare i contributi, anche retroattivamente, in caso di irregolarità. Gran parte degli articoli è stata abrogata dal D.Lgs. 13/12/2010, n. 212; la legge è stata aggiornata dalla L. 30/12/2024, n. 207 con incrementi del fondo per il 2026 e 2027.
Contributi per interessi sui mutui tramite fondo speciale
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