L.R. Toscana 1/2006
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli interventi della Regione in agricoltura e sviluppo rurale, fissando finalità, tipologie di aiuto, procedure, controlli e revoche. Opera nel quadro della programmazione regionale (PRS e DEFR) e del diritto UE sugli aiuti di Stato. Prevede anche una norma transitoria su strade del vino e del settore zootecnico, attivata da specifiche deliberazioni regionali.
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale
La legge definisce il quadro generale degli interventi della Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale. L’obiettivo è sostenere la competitività del sistema agricolo, la tutela ambientale e paesaggistica delle aree rurali, nonché la diversificazione economica e la qualità della vita nelle zone rurali della Toscana.
Finalità e principi generali
Gli interventi regionali sono orientati a consolidare e diversificare la base produttiva e l’occupazione, in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. La Regione promuove in particolare:
- il miglioramento della competitività, della multifunzionalità aziendale e del reddito agricolo;
- la qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
- la diversificazione dell’economia rurale e la qualità della vita.
L’azione regionale valorizza le risorse locali, le imprese agricole, le istituzioni e associazioni del territorio, l’innovazione, le produzioni tipiche e di qualità, l’imprenditoria giovanile e femminile, il territorio rurale e l’integrazione tra agricoltura e altre attività economiche. L’attuazione avviene secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, semplificazione e snellimento amministrativo.
Programmazione degli interventi
La Regione definisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS). Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR):
- stabilisce annualmente le priorità per l’anno successivo, in coerenza con il PRS;
- individua, nella nota di aggiornamento, gli interventi da realizzare, tenendo conto delle risorse del bilancio di previsione.
La Giunta regionale, con deliberazione, dà attuazione agli interventi previsti dal DEFR, individuando:
- l’ammontare delle risorse;
- i soggetti attuatori;
- i soggetti beneficiari;
- le modalità di attuazione.
Ambiti materiali degli interventi
Gli interventi possono riguardare tre grandi aree.
Ricerca e servizi alle imprese:
- innovazione di prodotto e di processo;
- trasferimento dell’innovazione e sviluppo della ricerca per favorire crescita, qualificazione e sostenibilità;
- valorizzazione delle produzioni agroalimentari per promozione e internazionalizzazione;
- tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori.
Sviluppo produttivo agricolo e rurale:
- nuove imprenditorialità, passaggio generazionale e occupazione;
- ammodernamento delle aziende e multifunzionalità;
- forme associative;
- commercializzazione, privilegiando le forme associative;
- consolidamento e valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
- qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare;
- infrastrutture e servizi alla popolazione rurale;
- tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio;
- animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio.
Equilibrio della gestione finanziaria:
- capitalizzazione;
- miglioramento dell’accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche tramite strumenti di garanzia;
- innovazione finanziaria.
Tipologie di aiuto e strumenti finanziari
Gli interventi possono essere attuati mediante:
- contributi in conto capitale;
- contributi in conto interessi;
- premi e indennità;
- indennizzi per calamità naturali, avversità atmosferiche e danni alla produzione agricola;
- garanzie;
- finanziamenti agevolati;
- bonus fiscale;
- partecipazione al capitale.
Una precedente ulteriore tipologia è stata abrogata.
Regole di conformità europea e anticipazioni
Gli interventi devono essere conformi alla normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e agli orientamenti comunitari applicabili al settore agricolo. Le intensità di aiuto, espresse in equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono superare i livelli approvati dalla Commissione europea per la specifica misura, il beneficiario e l’area interessata.
Quando l’intervento prevede anticipazioni, il soggetto interessato deve prestare idonea fideiussione.
Procedimenti amministrativi e gestione
Gli interventi sono gestiti con procedure volte a semplificare l’azione amministrativa e possono seguire il modello:
- automatico;
- valutativo;
- negoziale; secondo il d.lgs. 123/1998, anche attraverso strumenti di programmazione negoziata.
Gli atti attuativi devono definire in modo puntuale oggetto, obiettivi e principali condizioni del regime di aiuto, tra cui:
- conformità agli orientamenti comunitari;
- tipologia del procedimento;
- beneficiari;
- aree di applicazione;
- spese ammissibili e periodo di eleggibilità;
- intensità dell’aiuto;
- modalità di erogazione;
- obblighi dei beneficiari;
- controlli, revoche e sanzioni;
- monitoraggio e valutazione.
La gestione degli interventi è affidata alle agenzie regionali competenti o a soggetti terzi specializzati, quando necessario per esigenze di gestione unitaria a livello regionale.
Monitoraggio e controllo
Gli interventi sono sottoposti a monitoraggio procedurale, fisico e finanziario per verificare l’effettiva realizzazione degli impegni assunti e raccogliere le informazioni necessarie alle relazioni annuali richieste dalla normativa comunitaria. Il monitoraggio è predisposto e attuato dalla Giunta regionale, anche con soggetti terzi specializzati, sulla base di indicatori che consentano di rilevare:
- lo stato di avanzamento delle attività e gli obiettivi specifici con scadenza;
- l’andamento della gestione ed eventuali criticità.
Sulla base del monitoraggio la Giunta può adeguare i piani finanziari e trasferire risorse per ottimizzarne l’utilizzo.
La Giunta esercita anche il controllo sull’attuazione secondo i principi della disciplina comunitaria sui controlli finanziari. Può disporre controlli e ispezioni in loco, anche a campione, per verificare:
- l’avanzamento degli interventi;
- il rispetto degli obblighi del provvedimento di concessione;
- la veridicità di dichiarazioni e informazioni rese dal beneficiario;
- l’operato di eventuali soggetti esterni;
- la regolarità del procedimento.
Prima del controllo in loco, i soggetti interessati devono essere avvisati con congruo anticipo. I soggetti attuatori devono conservare per cinque anni dopo l’ultimo pagamento tutti i documenti giustificativi relativi a spese e controlli.
Revoca e recupero delle somme
Gli atti attuativi devono prevedere la revoca totale o parziale del finanziamento, graduata secondo la gravità dell’inadempimento. Devono comunque essere considerate, tra le ipotesi di revoca:
- inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale;
- realizzazione difforme da quella autorizzata;
- violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro e contrattazione collettiva.
In caso di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di riferimento.
Norme finanziarie
Il DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, con riferimento alle risorse regionali stanziate nel bilancio. La legge di bilancio assegna annualmente le risorse alle missioni e ai programmi di spesa di competenza.
Disposizione transitoria su strade del vino e settore zootecnico
A decorrere dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, viene sostituita la disciplina dei contributi finanziari per tali strade. I contributi riguardano, tra l’altro:
- segnaletica;
- centri di informazione, esposizione e documentazione;
- adeguamento agli standard di qualità;
- percorsi sicuri negli stabilimenti per le visite;
- attività di comunicazione;
- animazione e sagra annuale della strada.
Per tali contributi si applicano gli strumenti e le modalità previsti da questa legge regionale.
Sempre dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR per il settore zootecnico, è abrogata la legge regionale 4 agosto 2003, n. 40.
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