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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30549/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura della qualificazione della fattispecie come resistenza a pubblico ufficiale continuata e del travisamento della prova, sostenendo che il comportamento sarebbe stato un mero divincolarsi e che le frasi rivolte all'agente non sarebbero costituite minacce; difetto dell'elemento soggettivo e contestazione della continuità rispetto agli altri agenti; 2) vizio per controllo immotivato (art. 393-bis e art. 59 c.p.), essendo stato il ricorrente controllato due volte nella stessa serata e ritenuto "noto" alle forze dell'ordine; 3) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento all'aumento per continuazione; 4) violazione dell'art. 546-bis c.p.p. per mancata concessione di pena sostitutiva, lamentando motivazione insufficiente eccessivo riferimento ai precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la sentenza della Corte di appello che manteneva la condanna per resistenza a pubblico ufficiale continuata, con pena stabilita in 7 mesi di reclusione. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione fattuale del giudice di merito (reazione violenta, frasi minacciose, occultamento di un involucro indicativo di attività di spaccio), ha condiviso l'aumento di pena a titolo di concorso/continuazione ex art. 81 c.p. e ha ritenuto legittimo il diniego alle pene sostitutive sulla base della personalità dell'imputato (delinquente abituale, prognosi negativa di rieducazione e rischio di reiterazione). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il ricorso invocava la norma in relazione alla qualificazione della condotta come resistenza; la Corte ha ritenuto che dai fatti emergeva comportamento violento e intimidatorio idoneo a integrare la fattispecie contestata.

  • art. 81 cod. pen.

    Applicato per giustificare l'aumento della pena a titolo di concorso/continuazione: la Corte ha condiviso la valutazione che le condotte hanno avuto ad oggetto più pubblici ufficiali e giustificano l'aumento.

  • art. 393-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del controllo; la Corte ha ritenuto il controllo legittimo alla luce degli elementi fattuali (comportamento sospetto e occultamento di un involucro) che lo giustificavano.

  • art. 59 cod. pen.

    Citato in relazione a circostanze attenuanti o valutazioni mitigatrici: la Corte di merito ha motivato la determinazione della pena sulla base del profilo personale e della gravità delle condotte, non concedendo attenuazioni tali da mutare l'esito.

  • art. 546-bis cod. proc. pen.

    Riguarda le pene sostitutive: la Corte ha ribadito che la concessione è rimessa al giudice di merito per valutazione discrezionale; nel caso concreto il rifiuto è stato motivato su parametri oggettivi (precedenti, tipologia e numero dei reati, dichiarazione di delinquente abituale, rischio di reiterazione).

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede rivalutazioni probatorie accurate del giudice di merito se la motivazione è logica e non contraddittoria: le censure che implichino una riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
  • Un comportamento di divincolamento può integrare il reato di resistenza se accompagnato da azioni violente o minacciose, da ostacolo concreto al pubblico ufficiale o da elementi (es. occultamento di oggetti) che giustifichino il controllo.
  • I controlli ripetuti non sono automaticamente illegittimi: la loro legittimità va valutata rispetto alle circostanze di fatto che li hanno determinati (comportamento sospetto, segni di attività di spaccio, ecc.).
  • L'aumento di pena per continuazione/concorso formale è legittimo se le condotte, pur avvenute in momenti o verso soggetti diversi, costituiscono espressione di un medesimo disegno criminogeno e hanno rilevanza anche nei confronti di più pubblici ufficiali.
  • La concessione di pene sostitutive è discrezionale: il diniego può essere giustificato non solo dai precedenti penali ma da valutazioni complessive sulla personalità dell'imputato, sulla sua abitualità delinquenziale e sulla prognosi di rieducazione e rischio di reiterazione; la motivazione deve comunque indicare parametri obiettivi.
  • Per impugnare con successo questioni di diritto connesse a motivazioni del giudice di merito occorre dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, non una semplice diversa valutazione degli stessi fatti.

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