L.R. Sicilia 1/2018
Variazione di denominazione dei comuni termali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana consente ai comuni con insediamenti o bacini termali di aggiungere la parola “terme” alla denominazione comunale, su delibera del consiglio comunale approvata a maggioranza dei due terzi. La modifica diventa efficace dopo 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, salvo petizione di dissenso sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti.
Variazione di denominazione dei comuni termali
Variazione di denominazione dei comuni termali
La legge interviene sulla disciplina regionale siciliana della variazione di denominazione dei comuni, introducendo una regola specifica per i comuni in cui insistono insediamenti e/o bacini termali. L’obiettivo è consentire l’aggiunta della parola “terme” alla denominazione comunale secondo una procedura rafforzata e con possibilità di opposizione popolare.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i comuni della Regione Siciliana sui cui territori siano presenti insediamenti e/o bacini termali. Per tali enti è prevista una facoltà speciale rispetto alla regola generale sulla variazione della denominazione comunale.
Procedura per l’aggiunta di “terme”
L’aggiunta della parola “terme” alla denominazione del comune è subordinata a una deliberazione del consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. La deliberazione costituisce il presupposto necessario per avviare il procedimento di modifica della denominazione.
Opposizione dei cittadini e petizione
Dopo la pubblicazione della delibera nell’albo pretorio, i cittadini del comune interessato dispongono di un termine di 60 giorni per manifestare il proprio dissenso mediante una petizione presentata presso la sede dell’ente. La petizione deve essere sottoscritta da elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
La legge stabilisce inoltre che:
- la mancata sottoscrizione della petizione equivale ad adesione alla modifica di denominazione;
- la delibera acquista efficacia alla scadenza del termine di 60 giorni solo se non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Effetti della delibera
In assenza di una petizione valida nel quorum richiesto, la delibera comunale diventa efficace allo spirare dei 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. La norma non disciplina ulteriori passaggi procedurali nel testo fornito, ma individua chiaramente la condizione di efficacia collegata al decorso del termine e al mancato raggiungimento della soglia di opposizione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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