Cassazione Civile, Ordinanza n. 13850/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento che i rapporti intercorsi con l'università, formalmente qualificati come contratti di collaborazione autonoma ex art. 76 d.P.R. n. 579/1997 per l'insegnamento della lingua straniera, fossero in realtà rapporti subordinati a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità dei termini apposti, conversione del rapporto, pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione previdenziale. In appello le loro domande erano già state respinte sulla base di due rationes: da un lato, la giuridica impossibilità di conversione dei rapporti a termine instaurati dalle università con collaboratori esperti linguistici; dall'altro, l'insufficienza delle allegazioni circa una reale subordinazione del rapporto e l'inapplicabilità del trattamento retributivo invocato. Con il ricorso per cassazione deducevano: omesso esame di fatti decisivi sulla subordinazione; motivazione apparente o mancante sul punto; violazione della disciplina sul contratto a termine e dell'Accordo quadro UE, sostenendo che il divieto di conversione fosse contrario al diritto eurounitario; erronea interpretazione della domanda sul trattamento retributivo ex art. 36 Cost.; e violazione dei criteri di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato i fatti allegati escludendo che bastassero a dimostrare la subordinazione. Poiché tale accertamento di fatto è rimasto fermo, sono state ritenute assorbite/inammissibili anche le censure sulla conversione del rapporto e sulla retribuzione, entrambe fondate sulla premessa non dimostrata della subordinazione. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, poiché la liquidazione era rimasta entro i parametri tabellari del d.m. n. 55/2014 e non era sindacabile in legittimità. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata attività difensiva delle resistenti; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono deducibili il mancato esame di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.
La censura sulla motivazione è ammissibile solo per assoluta omissione, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità, non per contestare la sufficienza della motivazione.
Norma invocata dalle ricorrenti nel quadro della disciplina dei rapporti dei collaboratori esperti linguistici, ma la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole perché ha ritenuto non provata la subordinazione.
art. 2 L. 230/1962
Richiamato dalle ricorrenti in tema di contratto a termine; la Corte ha ritenuto la censura priva di rilievo per mancanza del presupposto fattuale della subordinazione.
Invocato per sostenere l'illegittimità del termine e la conversione; la Corte ha escluso l'esame nel merito perché la subordinazione non era stata dimostrata.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE
Il richiamo al diritto UE sull'abuso del termine non ha superato il rilievo assorbente della mancata prova della natura subordinata del rapporto.
La censura di ultrapetizione/erronea interpretazione della domanda è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa lettura del merito e non su un reale vizio processuale.
art. 36 Cost.
Il parametro costituzionale è stato richiamato per il trattamento retributivo, ma la pretesa è stata respinta in quanto fondata su una qualificazione del rapporto non dimostrata.
La liquidazione delle spese è stata ritenuta insindacabile in cassazione poiché contenuta nei limiti dei parametri tabellari.
Il giudice di merito può esercitare discrezionalità tra minimo e massimo dei parametri; la motivazione specifica è necessaria solo se si deroga ulteriormente ai valori tabellari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamata quale fonte della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o l'insoddisfazione per la ricostruzione del merito.
- Dopo la riforma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione si limita ai casi di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica; non è consentito censurare la sufficienza della motivazione con un confronto diretto tra decisione e prove.
- Quando una sentenza si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata critica efficace di tale ratio rende inammissibili o irrilevanti le censure rivolte alle ulteriori questioni dipendenti, perché anche un eventuale accoglimento di esse non potrebbe condurre alla cassazione della decisione.
- La domanda di conversione di rapporti a termine o di applicazione di trattamenti retributivi collegati a una determinata qualificazione del rapporto presuppone la previa dimostrazione della natura giuridica del rapporto stesso; se tale presupposto non è provato, le ulteriori questioni restano prive di base logica e giuridica.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014, il controllo di legittimità non investe la scelta del giudice di merito tra minimo e massimo dei parametri tabellari; la motivazione è necessaria solo in caso di scostamento ulteriore dai valori tabellari.
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