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Provvedimento

Provvedimento del 07/08/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina la ripresa, entro il 31 gennaio 2018, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti che erano stati sospesi per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa a Lampedusa e Linosa a seguito dell’emergenza Nord Africa. Indica i soggetti interessati, le modalità di invio delle dichiarazioni fiscali e i codici da inserire nella casella "Eventi eccezionali".

Ripresa degli adempimenti tributari sospesi per Lampedusa e Linosa

Ripresa degli adempimenti tributari sospesi per Lampedusa e Linosa

Il provvedimento definisce le modalità e i termini per la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti che erano stati sospesi in conseguenza delle misure emergenziali adottate per l’eccezionale afflusso di cittadini dei Paesi del Nord Africa nell’isola di Lampedusa. La disciplina riguarda i contribuenti interessati dalla sospensione prevista e prorogata nel tempo fino al 15 dicembre 2017.

Ambito soggettivo di applicazione

Il provvedimento si applica ai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2017, e in particolare:

  • alle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta, individuati dall’articolo 3, commi 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011;
  • ai soggetti che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa.

Adempimenti interessati e termine di ripresa

Sono oggetto di ripresa gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi da quelli espressamente richiamati nel punto successivo, per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione.

Tali adempimenti devono essere eseguiti secondo le modalità ordinarie previste per ciascun adempimento entro il 31 gennaio 2018.

Inoltre, i soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione devono assolvere tali adempimenti entro il 31 gennaio 2018.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione devono essere trasmesse in via telematica:

  • direttamente dal contribuente;
  • oppure tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Devono essere utilizzati i modelli relativi al periodo d’imposta cui le dichiarazioni si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia in formato elettronico sul sito istituzionale e possono essere utilizzati e stampati tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it.

Nella casella "Eventi eccezionali" occorre indicare:

  • il codice "9" per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010;
  • il codice "3" per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2016.

Quadro normativo richiamato e motivazioni

Il documento ricostruisce l’origine della sospensione e delle successive proroghe, collegandole allo stato di emergenza dichiarato con DPCM 12 febbraio 2011 per l’eccezionale afflusso di cittadini dei Paesi del Nord Africa.

Viene richiamata l’ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011, che aveva disposto la sospensione fino al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per i contribuenti di Lampedusa e Linosa. Il termine è stato poi prorogato più volte fino a giungere al 15 dicembre 2017, in particolare con i seguenti interventi normativi:

  • articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha fissato il termine al 30 giugno 2012;
  • articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che lo ha fissato al 1° dicembre 2012;
  • articolo 1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che lo ha fissato al 31 dicembre 2013;
  • articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che lo ha fissato al 31 dicembre 2014;
  • articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che lo ha fissato al 15 dicembre 2015;
  • articolo 1, comma 599, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che lo ha fissato al 15 dicembre 2016;
  • articolo 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che lo ha fissato al 15 dicembre 2017.

Il provvedimento attua proprio l’articolo 21-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di modalità e termini di ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il documento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia, il Regolamento di amministrazione e il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Sono inoltre elencate le principali fonti della disciplina di riferimento, tra cui il DPCM 12 febbraio 2011, l’ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 e i successivi decreti-legge e leggi di conversione citati.

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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