Provvedimento del 28/08/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina la cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, estendendo le modalità già previste per i soggetti incapienti e per specifici interventi su involucro ed efficienza energetica. Definisce soggetti ammessi, cessionari, misura del credito, tempi di disponibilità, adempimenti telematici, utilizzo in compensazione e controlli, sostituendo il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017.
modalità di cessione del credito per detrazioni ecobonus condominiali
Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica condominiale
Il provvedimento disciplina le modalità di cessione del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici. L’atto sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017 e aggiorna la disciplina alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2016 e nel 2017.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per:
- interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- interventi sulle parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, purché conseguano almeno la qualità media prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Soggetti che possono cedere il credito
Il credito può essere ceduto da:
- soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, anche se non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, purché teoricamente beneficiari della detrazione;
- cessionari del credito, i quali possono effettuare ulteriori cessioni.
Per i soggetti in c.d. no tax area, la cessione è ammessa anche per la detrazione prevista dall’articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge n. 63 del 2013.
Soggetti a favore dei quali è ammessa la cessione
Il credito può essere ceduto:
- ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- ad altri soggetti privati, incluse persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti;
- agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, ma solo se il credito è ceduto dai soggetti in c.d. no tax area.
È esclusa la cessione alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Misura del credito cedibile
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione spettante:
- nella misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sulle parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- nella misura del 75 per cento delle spese sostenute nel medesimo periodo per gli interventi che migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva e raggiungono almeno la qualità media del decreto MISE 26 giugno 2015;
- per i soli soggetti in c.d. no tax area, anche nella misura del 65 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli altri interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni.
La detrazione è calcolata su un ammontare di spese non superiore a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Modalità di determinazione e circolazione del credito
Il condòmino può cedere:
- l’intera detrazione calcolata sulla spesa approvata dalla delibera assembleare, per la quota a lui imputabile;
- oppure la detrazione calcolata sulle spese sostenute dal condominio nel periodo d’imposta, per la quota a lui imputabile, anche sotto forma di cessione del credito ai fornitori.
Il cessionario può a sua volta cedere il credito, in tutto o in parte, solo dopo che il credito sia divenuto disponibile.
Disponibilità del credito
Il credito diventa disponibile:
- dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condòmino cedente abbia contribuito alla spesa per la parte non ceduta;
- per il credito ceduto ai fornitori, dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Adempimenti per la cessione
Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condòmino cedente deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione da parte del cessionario, indicando:
- nome, cognome e codice fiscale del cedente;
- denominazione e codice fiscale del cessionario.
L’amministratore del condominio deve poi:
- comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate, con le modalità e nei termini del decreto 1° dicembre 2016, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione del credito e l’ammontare del credito ceduto;
- consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico della comunicazione effettuata.
Nei condomìni minimi, privi dell’obbligo di nominare l’amministratore e senza nomina effettiva, i condòmini possono incaricare un altro condòmino di effettuare la comunicazione all’Agenzia con le stesse modalità previste per gli amministratori.
Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia rende inefficace la cessione.
Cessione successiva da parte del cessionario
L’Agenzia delle entrate rende visibile il credito nel “Cassetto fiscale” del cessionario, ma il credito può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo l’accettazione tramite le funzionalità del medesimo Cassetto fiscale. Le informazioni sull’accettazione sono visibili anche nel Cassetto fiscale del cedente.
Il cessionario che intenda cedere ulteriormente il credito deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate tramite le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa.
Utilizzo del credito in compensazione
Il credito attribuito al cessionario, se non oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante modello F24 trasmesso esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Sono esclusi i limiti di compensazione previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
Se l’importo del credito utilizzato supera quello disponibile, il modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato tramite ricevuta telematica.
L’eventuale quota non utilizzata nell’anno può essere riportata agli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
Il codice tributo sarà istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Controlli e recupero del credito
L’Amministrazione finanziaria procede al recupero:
- nei confronti del condòmino, se accerta la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione, con interessi e sanzioni;
- nei confronti del cessionario, se accerta l’indebita fruizione, anche parziale, del credito, con interessi e sanzioni.
Sostituzione del precedente provvedimento
Il provvedimento sostituisce integralmente quello del 8 giugno 2017, relativo alle modalità di cessione del credito per i medesimi interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali.
Riferimenti normativi richiamati
Tra le principali fonti richiamate figurano:
- decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, articolo 14, commi 2-ter, 2-quater e 2-sexies;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 28 ago 2017Provvedimento del 28/08/2017
- Provvedimento · 4 set 2017Provvedimento del 04/09/2017
- Provvedimento · 15 set 2017Provvedimento del 15/09/2017
- Provvedimento · 9 ago 2017Provvedimento del 09/08/2017
- Provvedimento · 9 ago 2017Provvedimento del 09/08/2017
- Provvedimento · 9 ago 2017Provvedimento del 09/08/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →