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Legge

L.R. Lombardia 15/2009

Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca

Normativa regionaleL.R. Lombardia 15/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia i rapporti tra Regione e università con facoltà di medicina e chirurgia per integrare attività assistenziali, formative e di ricerca. Definisce collaborazione, programmazione, accordi e organismi di coordinamento, con disciplina applicabile nel territorio regionale. È una norma strutturale, non legata a un singolo esercizio.

Rapporti tra Regione Lombardia e università con facoltà di medicina e chirurgia

Rapporti tra Regione Lombardia e università con facoltà di medicina e chirurgia

La legge disciplina i rapporti tra la Regione Lombardia e le università dotate di facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento coordinato di attività assistenziali, formative e di ricerca. L’obiettivo è integrare il sistema sanitario regionale con quello universitario, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Lombardia e i rapporti con le università che hanno facoltà di medicina e chirurgia. La disciplina è finalizzata a regolare la collaborazione per:

  • attività assistenziali;
  • attività formative;
  • attività di ricerca.

Strumenti di collaborazione e programmazione

La legge prevede un assetto di cooperazione tra Regione e università fondato su intese e strumenti di programmazione condivisa. La collaborazione deve consentire il coordinamento delle attività delle strutture sanitarie e universitarie coinvolte, così da garantire integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

Organizzazione dei rapporti e coordinamento

Il testo disciplina l’organizzazione dei rapporti istituzionali tra Regione e atenei attraverso organismi e sedi di coordinamento, con il compito di assicurare la convergenza degli obiettivi assistenziali e formativi. Viene così attribuito rilievo al raccordo tra il servizio sanitario regionale e le esigenze della formazione medica universitaria.

Attività assistenziali, formative e di ricerca

La norma riconosce la necessità che le strutture sanitarie e universitarie operino in modo integrato per:

  • assicurare prestazioni assistenziali coerenti con la programmazione regionale;
  • sostenere la formazione degli studenti e degli specializzandi;
  • favorire lo sviluppo della ricerca clinica e sanitaria.

Aspetti economici e finanziari

Dal contenuto disponibile non emergono specifiche misure economiche, limiti di spesa o contributi puntuali. La legge appare come disciplina quadro dei rapporti istituzionali e organizzativi tra Regione e università.

Regime temporale e attualità della disciplina

La legge non è riferita a un esercizio finanziario o a una procedura ormai esaurita, ma stabilisce un quadro generale di disciplina dei rapporti tra Regione e università. Per tale ragione non risulta obsoleta sulla base del solo testo fornito.

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