Cassazione Penale, Sentenza n. 27714/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colosimo era indagato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falso ideologico) relativo a fatti del 13 maggio 2020. Il PM aveva chiesto l'archiviazione per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., richiesta accolta con decreto del GIP del 19/12/2022 e iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando: (i) violazione del diritto di difesa e motivazione apparente/insufficiente, perché le deduzioni presentate con la successiva opposizione non erano state prese in considerazione e il decreto non spiegava compiutamente perché il fatto fosse di particolare tenuità; (ii) vizio di motivazione con riferimento all'omissione nel modulo di partecipazione al concorso (presunta dichiarazione mendace), sostenendo che l'eventuale omissione fosse "falso innocuo o grossolano" poiché la notizia del procedimento era pubblicamente nota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha riconosciuto la legittimazione dell'indagato a impugnare il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, ha rilevato che il decreto impugnato era stato emesso senza formalità (contraddittorio) e che la motivazione del GIP (integrata dalle ragioni del PM) era apparente e priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis. Per questo motivo ha annullato il provvedimento impugnato "senza rinvio" e ha disposto la rimessione degli atti al GIP del Tribunale di Roma perché provveda con motivazione adeguata e nel rispetto delle formalità procedurali.
Norme richiamate
Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale istituto richiede motivazione chiara e valutazione concreta dei presupposti di fatto e di diritto, che nel caso concreto mancavano
Norma che disciplina il reato contestato (falso ideologico); è il fatto oggetto delle indagini rispetto al quale è stata proposta l'archiviazione per particolare tenuità
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"In mancanza di opposizione ... il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato"
Stabilisce il procedimento semplificato quando non vi è opposizione all'archiviazione; la Corte ha precisato che, in tali casi, il sindacato in Cassazione è limitato al controllo della motivazione del decreto emesso senza formalità
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Principio relativo ai requisiti della motivazione degli atti decisori; la Corte ha ravvisato violazione dei requisiti minimi di motivazione previsti da tale norma
art. 111, comma 7 Cost.
Garantisce il diritto di impugnazione contro provvedimenti decisori; la Corte ha riconosciuto la legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione contro l'archiviazione per particolare tenuità
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità va iscritto nel casellario giudiziale; la Corte ha richiamato questi precedenti per motivare la possibilità di impugnazione dell'interessato
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis, pur essendo procedura semplificata, richiede una motivazione minima chiara e congrua: essa deve esplicitare i criteri e i fatti che giustificano la non punibilità per tenuità
- La persona sottoposta ad indagini ha legittimazione a impugnare in Cassazione il decreto di archiviazione per particolare tenuità, anche perché tale provvedimento viene iscritto nel casellario giudiziale e incide su situazioni giuridiche
- Se l'archiviazione è disposta senza contraddittorio (per mancanza di opposizione), il controllo della Corte è limitato al vizio di motivazione del decreto e alle formalità previste dall'art. 411 c.p.p.; una motivazione apparente può determinare l'annullamento
- La semplice conoscenza pubblica della pendenza di un procedimento non rende automaticamente innocuo un'omesso riferimento formale in una dichiarazione: è comunque necessaria la valutazione della rilevanza e del dolo/sussistenza del falso
- In situazioni analoghe conviene presentare tempestivamente opposizione e produrre puntuali elementi di fatto e di diritto a supporto della posizione difensiva, affinché il giudice possa svolgere il necessario contraddittorio e motivare compiutamente l'eventuale decisione di archiviazione
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