Deliberazione n. 779 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica sei provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Twitter International Company e Snap Inc. in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy avente a oggetto registrazioni, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a imporre, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione del contenuto a soli fini probatori per dodici mesi con cautele idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro Facebook, Meta, Telegram, TikTok, X e Snapchat per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica sei provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Twitter International Company e Snap Inc. Il caso trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione su piattaforme digitali senza consenso.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità, indicando le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, X e Snapchat. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti da sottoporre a successiva ratifica.
Provvedimenti urgenti adottati il 29 novembre 2024
Con le determinazioni nn. 576/2024, 577/2024, 578/2024, 579/2024 e 580/2024 del 29 novembre 2024, il dirigente ha disposto nei confronti dei gestori delle piattaforme:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Le note di trasmissione ai gestori sono state inviate il 29 novembre 2024 e sono state acquisite le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Esaminata la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nella riunione del 12 dicembre 2024, rendendoli definitivamente efficaci nei confronti dei destinatari indicati.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, X e Snapchat. La disciplina richiamata riguarda i casi di c.d. revenge porn, nei quali il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 576-580 del 29 novembre 2024. Con tali atti ha ingiunto ai gestori delle piattaforme l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 12 dicembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Twitter International Company e Snap Inc., confermandone quindi l’efficacia.
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