Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14817/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dall'8/05/2018 al 9/08/2018 in custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti (art. 494, 615 ter e 640 c.p.). Tricarico era stato sottoposto a misura cautelare (ordinanza G.I.P. Messina dell'8/05/2018, poi trasmessa a Reggio Calabria e rinnovata ex art. 27 c.p.p.) e successivamente assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Locri del 25/02/2021 (irrevocabile 13/07/2021) con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte d'appello della riparazione ha ritenuto però sussistente la condizione ostativa al diritto alla riparazione sulla base di comportamenti attribuiti al ricorrente (messaggi e conversazioni che lo mostrerebbero disponibile a ricevere pacchi per conto di Ameduri, mettere a disposizione una carta per far confluire denaro, controllare l'auto di Ameduri per microspie, cercare persone per mettere a disposizione conti correnti, scambi di messaggi sul tema di conti offshore) che avrebbero ingenerato l'apparenza del reato e contribuito alla misura cautelare. Il ricorrente ha censurato la mancata considerazione del suo interrogatorio di garanzia e l'errata valorizzazione di conversazioni tra terzi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando che la Corte della riparazione ha valutato correttamente, in base alla giurisprudenza consolidata, se dal quadro indiziario ex ante potesse emergere l'apparenza della fondatezza delle accuse e se il comportamento del ricorrente vi avesse concorso con dolo o colpa grave. Le spiegazioni rese in interrogatorio non sono state ritenute sufficienti a escludere la rilevanza delle condotte contestate ai fini della valutazione riparatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione valuta se la privazione della libertà sia stata causata anche da dolo o colpa grave del detenuto, valutando se il suo comportamento abbia contribuito a creare l'apparenza del reato.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione al rinnovo della misura cautelare da parte del G.I.P. competente dopo la trasmissione degli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di condanna per spese o per determinati comportamenti processuali; applicata per imporre il pagamento di Euro 3.000,00 a titolo di contributo in relazione all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per i principi relativi alla valutazione della colpa o del dolo nella determinazione delle conseguenze patrimoniali o sanzionatorie a carico del ricorrente; utilizzata come parametro per la determinazione dell'onere a suo carico.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.4 n. 9212/2013 Maltese; Sez. U n. 32383/2010 D'Ambrosio; Sez.4 n. 19180/2016 Buccini; Sez.4 n. 27458/2019 Hosni; Sez.4 n. 46469/2018 Colandrea)

    Principi consolidati secondo i quali il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante: non va a riconsiderare la responsabilità penale sul piano della cognizione, ma verifica se dal materiale investigativo alla data della misura poteva emergere l'apparenza del reato e se il comportamento del detenuto abbia concorso a creare tale apparenza; non può basarsi su prove inutilizzabili in dibattimento né su fatti che il giudice della cognizione ha escluso.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di merito: anche se il detenuto è poi assolto "perché il fatto non sussiste", il giudice della riparazione può comunque negare l'indennizzo se ritiene che il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza del reato.
  • Nel procedimento di riparazione non si valuta la colpevolezza con il metro del processo penale, ma si verifica ex ante se dal quadro indiziario disponibile al giudice della cautela poteva desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse e se il ricorrente con comportamento doloso o gravemente colposo vi abbia concorso.
  • Comportamenti come la disponibilità a ricevere pacchi per conto di terzi, mettere a disposizione conti o carte per far confluire denaro di dubbia provenienza, effettuare attività di 'bonifica' o chiedere l'uso di conti altrui possono essere valutati come idonei a creare un grave quadro indiziario anche se, in sede di merito, risultano insufficienti a provare la responsabilità penale.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato (es. interrogatorio di garanzia) devono essere valutate, ma non sono automaticamente risolutive: il giudice della riparazione può ritenere che non smentiscano i fatti indiziari emersi dalle indagini.
  • Il giudice della riparazione non può fondare il proprio giudizio su prove dichiarate inutilizzabili in dibattimento o su fatti espressamente esclusi dal giudice della cognizione; per il resto ha ampia libertà di valutazione del materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini.
  • Per chi intende chiedere la riparazione, è importante documentare e dimostrare in modo chiaro l'assenza di comportamenti che abbiano potuto creare l'apparenza del reato e contestare l'utilizzabilità o la rilevanza delle fonti indizianti utilizzate dal giudice della riparazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.