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Legge

L.R. TAA 6/2025

Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e

Normativa regionaleL.R. TAA 6/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Trentino-Alto Adige/Südtirol introduce un contributo per l’adesione dei minori a forme di previdenza complementare: 300 euro nel primo anno e 200 euro annui fino al quinto anno di età, con domanda entro il secondo anno di vita o entro due anni dall’adozione/affidamento. Prevede una disciplina transitoria per i nati/adottati/affidati dal 1° gennaio 2025 e per i minori già in fascia utile a quella data.

Incentivo regionale alla previdenza complementare per nuovi nati, adottati e affidati

Incentivo regionale alla previdenza complementare per nuovi nati, adottati e affidati

La legge istituisce, per il territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, un incentivo economico destinato a favorire l’adesione di bambini e minori a forme di previdenza complementare. L’obiettivo dichiarato è promuovere il risparmio previdenziale e la cultura della previdenza complementare a beneficio delle famiglie.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento opera esclusivamente in ambito regionale e si applica ai nuovi nati, nonché ai minori adottati o affidati. Il contributo è finalizzato all’iscrizione del minore a una forma di previdenza complementare disciplinata dal d.lgs. n. 252/2005 oppure al sostegno della relativa contribuzione.

Soggetti beneficiari e requisiti

Il contributo spetta previa domanda presentata da uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, oppure da altri soggetti individuati dal regolamento attuativo.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

  • il richiedente deve risiedere in un comune della regione da almeno tre anni al momento della domanda;
  • il minore deve essere residente in regione alla nascita, oppure acquisire la residenza in regione per effetto dell’adozione o dell’affidamento;
  • per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno dall’adozione/affidamento, il minore deve risiedere in un comune della regione per tutto il periodo annuale di riferimento;
  • al momento della domanda deve essere già attiva l’adesione del minore a una forma di previdenza complementare.

Termini per la domanda

La domanda va presentata:

  • entro il secondo anno di vita del bambino;
  • oppure entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

Misura del contributo e durata

Il contributo è versato direttamente nella posizione di previdenza complementare intestata al minore.

La misura ordinaria è la seguente:

  • 300 euro nel primo anno di vita o nel primo anno successivo all’adozione/affidamento;
  • 200 euro annui negli anni successivi;
  • il beneficio è riconosciuto fino al quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione/affidamento, comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Per gli anni successivi al primo, l’erogazione annuale è subordinata al versamento, nella forma di previdenza complementare del minore, di almeno 100 euro nell’anno di riferimento.

Gestione amministrativa e attuazione

Le funzioni amministrative relative alla realizzazione dell’incentivo sono delegate, dalla data di entrata in vigore della legge, alla società Pensplan Centrum S.p.A.

Per l’attuazione è previsto un regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore, che deve individuare i soggetti autorizzati a richiedere il contributo e disciplinare ogni altro aspetto necessario, compresi i rapporti finanziari con Pensplan Centrum S.p.A. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pensplan Centrum S.p.A. disciplina inoltre i criteri e le modalità di accesso ed erogazione del contributo.

Regime transitorio

La disciplina si applica ai soggetti nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025.

In via transitoria, il contributo spetta anche, se sussistono i requisiti, ai minori che al 1° gennaio 2025 hanno compiuto o non hanno ancora compiuto cinque anni, nonché a quelli per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall’adozione o dall’affidamento. In tali casi la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2027.

Per questa platea transitoria:

  • il contributo è pari a 300 euro per il primo anno o per l’unico anno di spettanza, indipendentemente dal numero di annualità riconosciute;
  • per gli eventuali anni successivi spetta il contributo di 200 euro, alle medesime condizioni del versamento minimo annuo di 100 euro nella posizione previdenziale del minore.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono quantificati in 3.283.700 euro per il 2025, 2.375.200 euro per il 2026 e 2.375.200 euro per il 2027. La copertura avviene mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, con corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 03, Titolo 1. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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