R.R. TAA 16/2025
Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 settembre 2025, n. 6 concernente “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la LR Trentino-Alto Adige/Südtirol 22 settembre 2025, n. 6, disciplinando domanda, requisiti, erogazione e controlli del contributo per l’iscrizione di nuovi nati, adottati o affidati a forme di previdenza complementare. Prevede una prima rata di 300 euro e rate annue di 200 euro fino al quinto anno, con versamenti integrativi minimi di 100 euro; regole transitorie per i nati/avuti in affidamento o adozione dal 1° gennaio 2025 e domande entro il 31 dicembre 2027.
Incentivo all’iscrizione di nuovi nati a forme di previdenza complementare
Incentivo all’iscrizione di nuovi nati a forme di previdenza complementare
Il regolamento, applicabile nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dà attuazione alla legge regionale 22 settembre 2025, n. 6, che introduce un contributo per favorire l’iscrizione dei minori a forme di previdenza complementare. La gestione amministrativa dell’incentivo è delegata a Pensplan Centrum S.p.A., che cura domande, controlli, concessione, erogazione e recuperi.
Ambito applicativo e soggetti gestori
La disciplina riguarda il contributo regionale collegato all’adesione del minore a una forma pensionistica complementare. La società delegata opera secondo i principi della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2000, anche mediante controlli a campione e richiesta di documentazione integrativa. La società definisce inoltre, con proprie procedure e provvedimenti, criteri e modalità di presentazione e concessione delle domande, tempi e modalità dei versamenti integrativi di 100 euro, controlli e eventuali convenzioni per la promozione del contributo.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge regionale, in caso di adozione pronunciata all’estero, la “data del provvedimento di adozione” coincide con la data del provvedimento del Tribunale per i minorenni che ordina la trascrizione nei registri dello stato civile italiani. Per “affidamento” si intendono sia l’affidamento a tempo pieno sia l’affidamento preadottivo. Per i versamenti a carico del richiedente sulla posizione del minore, rileva la data di effettiva operazione del pagamento, indipendentemente dalla valuta o dall’imputazione contabile della forma pensionistica.
Domanda di contributo
L’incentivo è articolato in più annualità ma si chiede con un’unica domanda, da presentare entro il secondo anno di vita del bambino oppure entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il termine è perentorio: se non rispettato, si perde il diritto al contributo anche per le annualità successive. La domanda può essere presentata solo da un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, e precisamente:
- uno dei genitori biologici o adottivi;
- uno dei soggetti affidatari;
- il tutore. Non sono ammesse domande plurime per lo stesso minore. Il contributo spetta a ogni minore anche in caso di parto, affidamento o adozione plurimi.
Requisiti per accedere al contributo
Per ottenere il beneficio devono sussistere cumulativamente più condizioni. Il richiedente deve risiedere in modo continuativo in un comune della regione da almeno tre anni al momento della domanda. Il minore deve essere residente in regione alla nascita, oppure acquisire la residenza in regione per effetto dell’adozione o dell’affidamento; per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno dall’adozione/affidamento, deve risiedere in un comune della regione per l’intero periodo annuale di riferimento, requisito che si considera soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi. Inoltre, al momento della domanda deve essere già attivata l’adesione del minore a una forma di previdenza complementare disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Regole sulla residenza e sull’AIRE
I periodi di iscrizione all’AIRE del richiedente e del minore non si computano e non interrompono il periodo di residenza richiesto per l’accesso al contributo. Ai fini della verifica della residenza, i registri anagrafici comunali non sono l’unico elemento valutabile: possono essere considerati anche altri indici idonei a dimostrare la permanenza stabile sul territorio regionale.
Misura del contributo e condizioni di mantenimento
La prima rata è pari a 300 euro ed è subordinata alla residenza del minore in regione alla nascita, oppure all’acquisizione della residenza in regione per effetto di adozione o affidamento. Le rate successive sono pari a 200 euro annui fino al compimento del quinto anno di vita del minore; nel caso di adozione o affidamento, il riferimento temporale decorre dalla data del relativo provvedimento e, per gli anni successivi, dal medesimo giorno degli anni successivi.
Il diritto alla rata relativa all’anno di riferimento viene meno se manca il requisito di residenza del minore. La rata corrispondente è inoltre revocata, e non sono concesse ulteriori annualità, se al momento dell’erogazione non risulta alcuna posizione di previdenza complementare oppure non risulta effettuato nell’anno di riferimento un versamento integrativo di almeno 100 euro. Se la forma pensionistica scelta non accetta versamenti da terzi, la somma non viene erogata. Se, entro sei mesi dalla comunicazione della società, il richiedente non trasferisce la posizione del minore verso altra forma idonea a ricevere il versamento, il contributo è revocato per l’anno di riferimento e per le somme ancora da erogare. In caso di decesso del minore, le somme già concesse ma non ancora versate nella forma pensionistica sono revocate.
Fase transitoria
Per i soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie del regolamento. La domanda per accedere alla disciplina transitoria deve essere presentata entro il 31 dicembre 2027. Modalità e termini di versamento del contributo e dei versamenti integrativi di 100 euro sono stabiliti dalla società e comunicati al richiedente.
Rapporti finanziari e rendicontazione
La Giunta regionale, sulla base dei fabbisogni finanziari comunicati dalla società entro settembre dell’anno precedente, assegna annualmente le risorse con deliberazione entro marzo. La società rendiconta entro il 30 giugno di ogni anno le spese sostenute nell’anno precedente, con relazione dettagliata, documentazione di spesa per i principali oneri, e bilancio d’esercizio al 31 dicembre con evidenza delle voci pertinenti. I fondi non utilizzati possono essere impiegati in esercizi successivi solo per le finalità della legge regionale. Se le risorse annuali risultano insufficienti, possono essere utilizzati anche finanziamenti non impiegati di esercizi precedenti e risorse di esercizi successivi; il fabbisogno tiene conto degli importi non utilizzati o insufficienti e delle stime future.
Norme transitorie di finanziamento
Per il 2025 la Giunta trasferisce alla società l’intero importo stanziato sul capitolo di bilancio dedicato entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento. Per il 2026 il trasferimento avviene entro marzo. Nella rendicontazione devono essere evidenziati separatamente dati, informazioni e spese relativi alla fase transitoria.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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