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Circolare

Circolare numero 30 del 13-2-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce dell'art. 44, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che alcune agevolazioni contributive agricole non sono cumulabili con altri benefici previsti da specifiche norme sul sostegno al Mezzogiorno e alle aree svantaggiate. Viene richiamato il precedente orientamento dell'Istituto e vengono impartite istruzioni alle Sedi per le istanze amministrative, per il contenzioso pendente e per il recupero delle somme indebitamente trattenute a titolo di fiscalizzazione.

Interpretazione autentica sull'incumulabilità delle agevolazioni contributive nel settore agricolo

Interpretazione autentica sull'incumulabilità delle agevolazioni contributive nel settore agricolo

La circolare fornisce istruzioni operative sull'effetto dell'art. 44, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che interviene come interpretazione autentica in materia di cumulo delle agevolazioni contributive nel settore agricolo. L'obiettivo è uniformare il comportamento delle Sedi dell'Istituto e degli Uffici Legali nei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti.

Premessa e quadro precedente

L'Istituto richiama il messaggio 2 agosto 2001 n. 2001/0088/000045, con cui era stata sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la questione del cumulo dei benefici previsti dalle leggi n. 48/1988 e n. 67/1988 a favore delle aziende agricole, anche alla luce della sentenza n. 14227/00 della Corte di Cassazione. In attesa di un chiarimento ministeriale, le Sedi erano state invitate:

  • a resistere in giudizio nei casi di contenzioso;
  • a respingere le istanze amministrative, motivando il diniego con il comma 6 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67.

Alle medesime indicazioni dovevano attenersi le Sedi del Sud per le domande di cumulo tra sgravi per zona montana o svantaggiata e benefici di fiscalizzazione del Mezzogiorno.

Contenuto dell'interpretazione autentica

La circolare riporta il testo dell'art. 44, comma 1, del D.L. n. 269/2003, che interpreta l'art. 9, comma 6, della legge n. 67/1988 nel senso che le agevolazioni del comma 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 537/1993, non sono cumulabili con:

  • i benefici di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986 n. 64, e successive modificazioni;
  • i benefici di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.

La disposizione viene qualificata come interpretazione autentica e, pertanto, viene considerata applicabile alle situazioni pendenti non coperte da sentenze passate in giudicato.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi che abbiano ancora in giacenza istanze amministrative presentate da aziende che hanno richiesto il rimborso per il beneficio della fiscalizzazione devono notificare il relativo provvedimento, motivandolo sulla base dell'art. 44 citato. La circolare mira così a rendere uniforme la gestione delle domande ancora non definite e a fondare il diniego sulla nuova formulazione interpretativa della norma.

Contenzioso e recupero delle somme indebitamente trattenute

Per i giudizi ancora pendenti, gli Uffici Legali devono continuare a sostenere l'inammissibilità del cumulo delle agevolazioni contributive oggetto della circolare. La base argomentativa indicata è la natura di interpretazione autentica della norma sopravvenuta, che la rende applicabile a tutte le situazioni non definite con giudicato.

Infine, nei casi in cui i datori di lavoro abbiano già applicato la riduzione contributiva a titolo di fiscalizzazione, le Sedi devono procedere al recupero degli importi indebitamente trattenuti. La circolare chiude quindi il quadro con indicazioni sia per il passato contenzioso sia per gli effetti economici da regolarizzare.

Punti principali

Premessa e precedente orientamento dell'Istituto

La circolare richiama il messaggio del 2 agosto 2001, con cui l'Istituto aveva sottoposto al Ministero del Lavoro la questione del cumulo tra i benefici previsti dalle leggi n. 48/1988 e n. 67/1988 per le aziende agricole, in seguito alla sentenza n. 14227/00 della Corte di Cassazione. In attesa di determinazioni ministeriali, le Sedi erano state invitate a resistere in giudizio o a respingere le istanze amministrative, motivando i provvedimenti con il comma 6 dell'art. 9 della legge n. 67/1988; analogo comportamento era richiesto alle Sedi del Sud per le domande di cumulo tra sgravi per zona montana o svantaggiata e fiscalizzazione del Mezzogiorno.

Interpretazione autentica dell'art. 44, comma 1, D.L. n. 269/2003

La norma sopravvenuta fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 6, della legge n. 67/1988, stabilendo che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 537/1993, non sono cumulabili con i benefici previsti dall'art. 14, comma 1, della legge n. 64/1986 e dall'art. 1, comma 6, del D.L. n. 536/1987 convertito dalla legge n. 48/1988, e successive modificazioni e integrazioni.

Adempimenti delle Sedi per le istanze amministrative

Le Sedi che hanno in giacenza domande amministrative presentate da aziende che hanno chiesto il rimborso del beneficio della fiscalizzazione devono notificare il relativo provvedimento, motivandolo espressamente con i contenuti dell'art. 44 citato. La circolare ribadisce quindi il diniego del cumulo e l'obbligo di adeguare i procedimenti amministrativi al nuovo quadro normativo.

Contenzioso pendente e recupero delle somme

Per il contenzioso giudiziario ancora pendente, gli Uffici Legali devono insistere nel sostenere l'inammissibilità del cumulo delle agevolazioni contributive, facendo leva sulla natura di interpretazione autentica della norma, applicabile a tutte le situazioni non coperte da giudicato. Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano già operato la riduzione contributiva a titolo di fiscalizzazione, le Sedi devono recuperare gli importi indebitamente trattenuti.

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