Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 27 del 10-2-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’effetto dell’art. 45 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, sull’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale. Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota IVS è equiparata a quella dei commercianti, con applicazione del relativo aumento di un punto sulla quota di reddito eccedente la prima fascia pensionabile. La circolare chiarisce inoltre le aliquote complessive comprensive delle tutele aggiuntive, il massimale di reddito, la ripartizione dell’onere contributivo e i casi in cui restano ferme le aliquote speciali già previste per i pensionati.

Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

La circolare interviene sull’effetto dell’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di aliquota contributiva pensionistica della Gestione separata. L’obiettivo è chiarire le misure applicabili dal 1° gennaio 2004, distinguendo tra iscritti privi di altra tutela previdenziale, pensionati e ulteriori categorie di soggetti iscritti alla gestione.

Quadro normativo e principio di equiparazione

Dal 1° gennaio 2004, per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica viene equiparata a quella della gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi trova applicazione la maggiorazione dello 0,20% prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.

Aliquote applicabili per il 2004

Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l’aliquota IVS è fissata al 17,30% dal 1° gennaio 2004. La circolare precisa tuttavia che l’aliquota dei commercianti per il 2004 è pari al 17,39%, comprendendo lo 0,09% destinato sino al 2006 alla razionalizzazione della rete commerciale e alla corresponsione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e dell’art. 72 della legge n. 448/2001.

Aumento di un punto sulla quota eccedente il limite di reddito

Poiché la normativa richiama un’aliquota "identica" a quella dei commercianti, si applica anche alla Gestione separata l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2004 tale limite è pari a € 37.883,00. Sulla quota di reddito eccedente questo importo, l’aliquota IVS diventa quindi pari al 18,30%.

Contribuzione aggiuntiva per tutele diverse dalla pensione

Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale resta dovuta la contribuzione dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, prevista dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Sommando tale contributo all’aliquota IVS, l’aliquota complessiva risulta pari al 17,80%; sulla quota eccedente il limite di reddito, la misura complessiva sale al 18,80%.

Esclusioni e disciplina speciale per i pensionati

La circolare esclude l’applicazione agli iscritti alla Gestione separata di due riduzioni previste per la gestione commercianti: la riduzione di tre punti per i coadiutori del titolare d’impresa e la riduzione del 50% dei contributi per i commercianti titolari di pensione con più di 65 anni. Per i pensionati iscritti alla Gestione separata continua invece a operare la disciplina speciale preesistente, con aliquota del 15% per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri pensionati nonché per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi.

Soggetti interessati e massimale di reddito

Le aliquote del 10%, 15%, 17,80% e 18,80% si applicano a tutti gli iscritti alla Gestione separata: collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 del D.L. n. 269/2003. L’applicazione avviene entro il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per il 2004 è pari a € 82.401,00.

Ripartizione dell’onere contributivo e quota di rivalsa

In assenza di una disciplina diversa, la circolare conferma la ripartizione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, ripartizione che vale anche per l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. Resta inoltre ferma la quota di rivalsa del 4% prevista per i lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996.

Obbligo di comunicazione del superamento del limite di reddito

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota maggiorata sulla parte di reddito eccedente il limite, il lavoratore deve comunicare il superamento di tale soglia ai propri committenti, che sono responsabili del versamento del contributo, e alla competente Sede dell’Istituto.

Ulteriori precisazioni annunciate

La circolare chiude rinviando a future precisazioni sulle modalità di pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi occasionali e dagli incaricati delle vendite a domicilio, senza fornire ulteriori dettagli operativi in questa sede.

Punti principali

Equiparazione dell’aliquota pensionistica alla gestione commercianti

Dal 1° gennaio 2004, per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 non assicurati ad altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi opera la maggiorazione dello 0,20% prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.

Aliquote IVS 2004 e quota oltre il limite di reddito

Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l’aliquota del contributo IVS è pari al 17,30% dal 1° gennaio 2004. Poiché per i commercianti è prevista una maggiorazione di un punto percentuale sulla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, tale aumento si applica anche alla Gestione separata: sugli importi eccedenti il limite di reddito di € 37.883,00 per il 2004, l’aliquota IVS diventa pari al 18,30%.

Contribuzione aggiuntiva per maternità, assegni familiari e malattia

Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale resta dovuta la contribuzione dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, prevista dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Di conseguenza, l’aliquota complessiva è pari al 17,80% e, sulla quota di reddito oltre il limite, al 18,80%.

Esclusione di riduzioni e disciplina speciale per pensionati

Non si applicano agli iscritti alla Gestione separata né la riduzione di tre punti prevista per alcuni coadiutori della gestione commercianti, né la riduzione del 50% dei contributi prevista per i commercianti titolari di pensione con più di 65 anni. Per i pensionati iscritti alla Gestione separata continua invece ad applicarsi la disciplina speciale preesistente, con aliquota del 15% per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri pensionati e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi.

Ambito soggettivo e massimale di reddito

Le aliquote del 10%, 15%, 17,80% e 18,80% si applicano a tutti gli iscritti alla Gestione separata, inclusi collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 del D.L. n. 269/2003, entro il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari per il 2004 a € 82.401,00.

Ripartizione dell’onere contributivo e rivalsa

In assenza di una diversa previsione normativa, restano confermate le misure vigenti di riparto dell’onere contributivo tra collaboratore e committente: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. Tale ripartizione vale anche per l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. Per i lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR iscritti alla Gestione separata resta ferma la quota di rivalsa del 4% prevista dall’art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996.

Comunicazione del superamento del limite di reddito

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota maggiorata sulla quota eccedente il limite di reddito, ciascun lavoratore deve comunicare il superamento del predetto limite sia ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo, sia alla competente Sede dell’Istituto.

Precisazioni future sui pagamenti

La circolare rinvia a successive istruzioni per fornire ulteriori precisazioni sulle modalità di pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi occasionali e dagli incaricati delle vendite a domicilio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.