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Circolare

Circolare numero 29 del 13-2-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si applicano gli esoneri contributivi previsti dalla legge 185/1992 alle società di persone del settore agricolo, alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs. 228/2001. Dopo un richiamo al quadro normativo e alle modifiche intervenute nel tempo, distingue tra società formate da soli imprenditori agricoli a titolo principale, società tra soli coltivatori diretti e società miste, precisando quando il beneficio è riconoscibile e quando, invece, occorrono ulteriori istruzioni ministeriali. Indica inoltre gli adempimenti richiesti alle aziende, ossia la presentazione della domanda alla Sede competente e l’allegazione di una dichiarazione sullo status societario.

Esoneri contributivi ex legge 185/1992 per aziende agricole colpite da calamità, con estensione alle società di persone ai sensi del D.lgs. 228/2001

Esoneri contributivi ex legge 185/1992 e applicazione alle società di persone agricole

La circolare interviene per chiarire l’applicazione degli esoneri contributivi previsti dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185 alle aziende agricole colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di eccezionale gravità, con particolare attenzione alle società di persone disciplinate dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228. L’obiettivo è definire in quali casi tali società possano beneficiare dell’agevolazione e quali adempimenti siano richiesti per la presentazione delle istanze.

Premessa e finalità dell’intervento

L’Istituto richiama la circolare n. 34 del 7 febbraio 2002, che aveva già evidenziato le principali innovazioni introdotte dai decreti legislativi nn. 226, 227 e 228 del 2001 in attuazione della legge 5 marzo 2001 n. 57. In particolare, viene richiamata la portata degli articoli 9 e 10 del D.lgs. 228/2001 sotto il profilo previdenziale, poiché tali disposizioni incidono sulla classificazione e sull’inquadramento in agricoltura delle forme societarie. La circolare precisa che, proprio per tale impatto, occorre fornire direttive operative sull’accesso all’esonero contributivo da parte delle società di persone.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina del beneficio viene ricostruita attraverso i principali interventi normativi succedutisi nel tempo:

  • legge 14 febbraio 1992 n. 185, articoli 3 e 5, che disciplina l’esonero contributivo in caso di calamità naturali di eccezionale gravità;
  • D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, recante l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo;
  • legge 13 novembre 2002 n. 256, che ha abrogato il comma 1 dell’art. 2 del D.L. 17 maggio 1996 n. 273, facendo rivivere la disciplina originaria dell’art. 3 della legge 185/1992 e limitando l’agevolazione, dalla sua entrata in vigore, ai danni relativi alle sole produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata;
  • legge 24 settembre 2003 n. 268, che per l’anno 2003 prevede, in presenza di danni alle produzioni vegetali, l’esclusione delle produzioni zootecniche dal calcolo dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile.

Viene inoltre ricordato che la versione originaria dell’art. 3, comma 1, della legge 185/1992 subordinava l’esonero al fatto che i danni non fossero inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, “esclusa quella zootecnica”. Successivamente, l’art. 69, comma 10, della legge 289/2002 ha soppresso tale inciso, attribuendo rilievo anche alla produzione zootecnica nel computo della produzione lorda vendibile.

Soggetti beneficiari e incidenza del D.lgs. 228/2001

Gli articoli 9 e 10 del D.lgs. 228/2001 hanno riconosciuto alle aziende agricole costituite in forma societaria gli stessi diritti e agevolazioni spettanti alle persone fisiche che possiedono la qualifica previdenziale richiesta. Ne deriva che occorre stabilire quando le società di persone possano essere considerate beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla legge n. 185/1992, distinguendo tra società tra imprenditori agricoli a titolo principale e società tra coltivatori diretti.

Società di persone composte da imprenditori agricoli a titolo principale

Per le società di persone formate da imprenditori agricoli a titolo principale, la circolare chiarisce che:

  • l’art. 9, ultimo capoverso, conferma il riconoscimento della qualifica previdenziale anche quando l’imprenditore agricolo a titolo principale sia socio di una società di persone;
  • l’esercizio in forma societaria di un’attività imprenditoriale agricola non ostacola la tutela previdenziale né l’iscrizione alla gestione;
  • l’art. 10 attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alla società di persone quando lo statuto preveda l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e almeno la metà dei soci sia in possesso della relativa qualifica previdenziale.

Il legislatore introduce così due criteri fondamentali: l’esclusività dell’attività agricola e la prevalenza, in termini numerici, di soggetti iscritti alla gestione previdenziale. In presenza di tali requisiti, le società di persone semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice costituite tra imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere l’esonero parziale della contribuzione, anche per la manodopera occupata dalla società, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge 185/1992.

Società di persone composte da coltivatori diretti

La circolare affronta separatamente la posizione delle società di persone costituite da coltivatori diretti o da soggetti non tutti muniti di tale qualifica. Viene richiamata una precedente circolare del 22 dicembre 1989 n. 75, che aveva già esaminato il caso delle società costituite da imprese familiari coltivatrici, nonché la giurisprudenza di legittimità e la conferma data dall’art. 9 del D.lgs. 228/2001 circa il mantenimento della qualifica previdenziale dei singoli soggetti.

Tuttavia, la circolare evidenzia che manca una disciplina specifica che estenda espressamente a queste società l’esonero contributivo nei medesimi termini previsti per le società tra imprenditori agricoli a titolo principale. Per tale ragione l’Istituto si riserva di emanare ulteriori istruzioni in attesa della pronuncia dei Ministeri competenti.

Sul piano operativo, le Sedi devono comunque tenere in evidenza le domande presentate da società di persone tra coltivatori diretti e altri soggetti non qualificati, purché:

  • sia documentato lo svolgimento esclusivo dell’attività agricola;
  • almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica previdenziale richiesta.

Adempimenti richiesti alle aziende

Le aziende interessate devono presentare domanda alle Sedi competenti per territorio, come previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 185/1992. In attesa della revisione del modello di richiesta, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 31 gennaio 1968 e successive modificazioni, dalla quale risulti anche lo “status societario”.

Indicazioni conclusive

La circolare, in sintesi, consolida l’accesso all’esonero contributivo per le società di persone agricole quando queste siano strutturate in modo coerente con i requisiti previsti dal D.lgs. 228/2001, soprattutto nel caso delle società tra imprenditori agricoli a titolo principale. Per le società tra coltivatori diretti, invece, l’Istituto mantiene una posizione interlocutoria, rinviando a successivi chiarimenti ministeriali ma invitando nel frattempo gli uffici a non trascurare le domande già presentate e debitamente documentate.

Punti principali

Quadro normativo e modifiche legislative

La circolare richiama la legge 14 febbraio 1992 n. 185, che disciplina l’esonero contributivo per calamità naturali di eccezionale gravità, e ne coordina l’applicazione con il D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228. Vengono ricordate anche la legge 13 novembre 2002 n. 256 e la legge 24 settembre 2003 n. 268, che hanno inciso sul presupposto del danno e sul calcolo della produzione lorda vendibile. In particolare, dalla legge 256/2002 il beneficio torna ad essere concesso solo per danni relativi a produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata. Per il solo anno 2003, la legge 268/2003 esclude la produzione zootecnica dal computo della produzione lorda vendibile in presenza di danni alle produzioni vegetali.

Soggetti beneficiari: società di persone

Gli articoli 9 e 10 del D.lgs. 228/2001 riconoscono alle aziende agricole in forma societaria gli stessi diritti e agevolazioni previsti per le persone fisiche con specifica qualifica previdenziale. La circolare chiarisce quindi in quali casi le società di persone possono accedere all’esonero parziale dei contributi previsto dalla legge 185/1992, distinguendo tra società tra imprenditori agricoli a titolo principale e società tra coltivatori diretti.

Società di persone tra imprenditori agricoli a titolo principale

Per le società di persone costituite tra imprenditori agricoli a titolo principale, la circolare afferma che la qualifica previdenziale dei soci è mantenuta anche quando essi operano in forma societaria. La società può ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale se lo statuto prevede l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e se almeno la metà dei soci possiede la relativa qualifica previdenziale. In presenza di tali condizioni, la società ha titolo a richiedere l’esonero contributivo per la manodopera occupata e per i contributi dovuti dai soci, al verificarsi dei presupposti di legge.

Società di persone tra coltivatori diretti

Per le società costituite tra coltivatori diretti, o tra coltivatori diretti e soggetti privi di tale qualifica, la circolare segnala una disciplina meno definita. Pur richiamando la giurisprudenza e precedenti istruzioni che hanno riconosciuto il mantenimento della qualifica ai singoli nuclei familiari coltivatori diretti, l’INPS rileva l’assenza di una norma specifica che estenda espressamente a tali società l’esonero nei medesimi termini previsti per le società tra imprenditori agricoli a titolo principale. Per questo motivo l’Istituto si riserva ulteriori disposizioni in attesa delle determinazioni dei Ministeri competenti, invitando le Sedi a tenere in evidenza le domande già presentate dalle società che svolgano in via esclusiva attività agricola e in cui almeno la metà dei soci sia iscritta alla relativa gestione previdenziale.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono presentare apposita domanda alle Sedi competenti per territorio, in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 185/1992. Nella fase transitoria, in attesa della ridefinizione del modello di domanda, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 31 gennaio 1968 e successive modificazioni, contenente anche l’indicazione dello status societario.

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