Deliberazione n. 53 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti dirigenziali d’urgenza adottati ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. Su segnalazione della persona interessata, l’Autorità ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per dodici mesi, con cautele idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita a ratificare l’operato urgente del dirigente competente.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate il 22 gennaio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina del c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.
Contesto normativo e potere di intervento
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, l’art. 144-bis del Codice attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di intervenire in via d’urgenza con provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dalla norma e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente ha adottato in urgenza le determinazioni nn. 38 e 39 del 22 gennaio 2024.
Misure adottate in via d’urgenza
Le determinazioni dirigenziali hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di:
- adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Decisione finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 38/2024 e 39/2024 adottati il 22 gennaio 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma si limita alla ratifica delle misure urgenti di contrasto alla possibile diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire al Garante di intervenire rapidamente in caso di possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma attribuisce all’Autorità il potere di decidere entro 48 ore dalla segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure provvisorie, poi soggette a ratifica del Garante.
Segnalazione dell’interessato e intervento urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 38 e 39 del 22 gennaio 2024.
Misure imposte alle piattaforme
Nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Inoltre, alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con successiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale del procedimento
Il Garante, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 38/2024 e 39/2024 adottati il 22 gennaio 2024.
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