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Provvedimento

Deliberazione n. 534 del 14/07/2026

Provvedimento del 14 luglio 2026

Garante Privacy534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 3 luglio 2026 nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder e LinkedIn. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza ordinate a sei piattaforme digitali per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 14 luglio 2026, ha ratificato le misure adottate d’urgenza il 3 luglio 2026 nei confronti di sei società che gestiscono piattaforme digitali. L’intervento è originato dalla segnalazione di una persona interessata che aveva rappresentato il rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Segnalazione e ambito dell’intervento

La segnalazione è stata presentata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti il segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder e LinkedIn.

Procedura d’urgenza

L’art. 144-bis del Codice privacy prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale.

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 3 luglio 2026, le determinazioni nn. 347-351.

Destinatari delle misure

I provvedimenti urgenti sono stati adottati nei confronti di:

  • Facebook Italy;
  • Meta Platforms Ireland Limited;
  • Telegram FZ-LLC;
  • TikTok Technology Limited;
  • MTCH Technology Services Limited;
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 3 luglio 2026. I riferimenti alle piattaforme Tinder e LinkedIn nella segnalazione sono stati ricondotti, quanto ai destinatari societari, rispettivamente a MTCH Technology Services Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Misure per impedire la diffusione

Alle società è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione. Il materiale è stato trasmesso in formato hash, così da consentire alle piattaforme di adottare strumenti di individuazione e blocco senza richiedere, secondo quanto risulta dal provvedimento, la diffusione o la circolazione del contenuto in chiaro.

Conservazione del materiale a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione:

  • deve avvenire esclusivamente a fini probatori;
  • deve durare dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • deve essere effettuata utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • deve essere accompagnata dalla comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate a tale scopo.

Ratifica collegiale

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Collegio ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 347/2026-351/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 3 luglio 2026.

Il provvedimento di ratifica non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Esso conferma invece le misure immediate di prevenzione della diffusione e la prescrizione di conservazione probatoria limitata nel tempo, adottate nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Punti principali

Segnalazione della persona interessata

La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder e LinkedIn.

Base normativa e procedimento d’urgenza

L’intervento è fondato sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e impone al Garante di decidere entro quarantotto ore. L’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019 consente al dirigente competente di adottare misure urgenti.

Misure imposte alle piattaforme

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, MTCH Technology Services Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso alle piattaforme in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le piattaforme devono conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 14 luglio 2026, il Collegio ha ratificato i provvedimenti dirigenziali nn. 347/2026-351/2026 adottati d’urgenza il 3 luglio 2026.

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