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Provvedimento

Deliberazione n. 269 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy avente ad oggetto materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Meta/Facebook: ratifica dell’ordine urgente di blocco della diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited - ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito su Instagram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulla piattaforma Instagram senza il consenso dell’interessato.

Origine del procedimento e quadro normativo

La vicenda nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, norma che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Il provvedimento richiama inoltre:

  • l’art. 144-bis del Codice, che impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimento d’urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 134 del 28 aprile 2025. Con tale atto ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, per soli fini probatori, l’eventuale materiale che la piattaforma dovesse acquisire in chiaro, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto della determinazione dirigenziale, della nota di trasmissione al gestore della piattaforma e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza in data 29 aprile 2025.

La decisione non introduce ulteriori misure rispetto a quelle già disposte in via urgente, ma conferma l’efficacia dell’ordine di impedire la diffusione del materiale e della prescrizione di conservazione a fini probatori per il periodo indicato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. La segnalazione riguarda registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.

Provvedimento urgente del 28 aprile 2025

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 134 del 28 aprile 2025. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l’eventuale diffusione del materiale su Instagram e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 aprile 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente. La ratifica conferma integralmente le misure già disposte nei confronti dei gestori della piattaforma.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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