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Provvedimento

Deliberazione n. 285 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano imposto alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma la ratifica delle determinazioni adottate in via d'urgenza.

Ratifica di misure d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e quadro normativo

La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione del materiale e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per i casi di c.d. revenge porn;
  • l’obbligo del Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica collegiale.

Misure urgenti adottate il 6 maggio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 193 e 194 del 6 maggio 2024, poi trasmesse alle piattaforme interessate. Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, solo a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità dell’avvenuta acquisizione e conservazione del materiale.

Ratifica collegiale del Garante

Nella riunione del 9 maggio 2024, con relatore l’avv. Guido Scorza, il Collegio ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 193/2024 e 194/2024. La decisione conferma dunque l’efficacia delle misure adottate in via urgente per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove necessario, la conservazione a fini probatori.

Esito del provvedimento

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né una valutazione su violazioni del GDPR in senso stretto. La sostanza dell’atto è la conferma dell’intervento urgente del Garante per bloccare la possibile circolazione di contenuti sessualmente espliciti e garantire la preservazione della prova nei limiti indicati dalla normativa speciale.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La decisione nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta per i casi di c.d. revenge porn e il potere del Garante di intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, poi ratificate dal Collegio. Con tali atti è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione del materiale

Alle medesime società è stata altresì prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro sulle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 9 maggio 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 193/2024 e 194/2024 adottati d’urgenza il 6 maggio 2024. Il provvedimento ha quindi natura confermativa delle misure urgenti già impartite, senza statuizioni sanzionatorie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazionemisure urgenti e conservazione dei dati

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