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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1267

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

Normativa europea32019R1267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma la persistenza del dumping sulle importazioni di elettrodi di tungsteno dalla RPC e rinnova il dazio antidumping definitivo in scadenza. La Commissione conclude che, in assenza di collaborazione dei produttori cinesi, i prezzi e i costi interni cinesi sono distorti e che il mercato dell'Unione rimane esposto a importazioni a prezzi molto inferiori, con rischio concreto di ulteriore pregiudizio per l'industria unionale. Sono quindi stabilite aliquote individuali per tre società cinesi e un dazio del 63,5 % per tutte le altre imprese.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura o meno, attualmente classificati ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991010 e 8515908010), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda produttori esportatori cinesi, importatori e utilizzatori nell'Unione; prevede aliquote individuali per alcune società espressamente indicate e un'aliquota residua per tutte le altre. Non risultano esclusioni settoriali ulteriori rispetto alla definizione del prodotto e alle regole ordinarie dei dazi doganali; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili agli elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e dispone il mantenimento del dazio definitivo. La misura si fonda sull'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e sulla constatazione che, in caso di abrogazione, sarebbe probabile la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

Contesto procedurale e misure pregresse

Le misure antidumping erano già state istituite nel 2007 con il regolamento (CE) n. 260/2007 e successivamente mantenute a seguito di un precedente riesame in previsione della scadenza con il regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013. La nuova procedura è stata avviata su domanda presentata il 27 febbraio 2018 da due produttori dell'Unione, rappresentativi del 100 % della produzione unionale, dopo l'avviso di imminente scadenza pubblicato il 2 settembre 2017 e l'avviso di apertura del 31 maggio 2018.

Ambito oggettivo: prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell'inchiesta iniziale: elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, con contenuto di tungsteno pari o superiore al 94 % in peso, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80, corrispondenti ai codici TARIC 8101991010 e 8515908010.

Collaborazione, campionamento e base fattuale dell'inchiesta

La Commissione ha invitato importatori, utilizzatori, autorità cinesi e produttori noti della RPC a collaborare, ma la partecipazione dei soggetti cinesi è stata sostanzialmente assente. Nessun campione è stato selezionato per gli importatori; tra i produttori cinesi solo Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd ha risposto al questionario, pur avendo sospeso la produzione del prodotto oggetto del riesame. In ragione della mancata collaborazione, la Commissione ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base e ha basato le conclusioni sui dati disponibili, sulle statistiche della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e su fonti pubbliche.

Distorsioni significative nella RPC e costruzione del valore normale

La Commissione ha ritenuto appropriato applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con costruzione del valore normale su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni. Il provvedimento sviluppa in modo esteso l'analisi delle distorsioni significative nell'economia cinese: intervento pubblico sistemico, ruolo pervasivo del PCC, pianificazione industriale vincolante, controllo statale del credito, interventi nei mercati di materie prime, lavoro, terreni ed energia, nonché specifiche distorsioni nel settore del tungsteno. In particolare, vengono richiamati i piani quinquennali cinesi, le restrizioni all'estrazione e all'esportazione del tungsteno, i meccanismi di commercio di Stato e le licenze di esportazione della principale materia prima, il PTA.

Scelta del paese rappresentativo e fattori produttivi

Per determinare i costi esenti da distorsioni, la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo, ritenendola la più idonea tra Brasile, Messico, Russia e Turchia per livello di sviluppo, disponibilità dei dati e qualità delle statistiche su lavoro ed energia. Per la principale materia prima, il PTA, ha invece utilizzato un valore di riferimento internazionale del "Platts Metals Week" pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey, adeguato tenendo conto dei costi di conversione. Per manodopera ed energia elettrica sono stati impiegati dati dell'Istituto turco di statistica; per spese generali di produzione, SGAV e profitti sono stati usati i dati di uno dei produttori unionale collaboranti.

Dumping accertato e rischio di persistenza

Dal confronto tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione è emerso un margine di dumping del 55 %. La Commissione ha inoltre rilevato che le importazioni cinesi mantenevano una quota di mercato del 40-50 % nell'Unione, con prezzi medi inferiori sia ai prezzi dell'industria unionale sia ai costi di produzione. In prospettiva, il rischio di persistenza del dumping è fondato su una capacità inutilizzata in RPC ampiamente superiore al consumo dell'Unione, sulla persistente attrattiva del mercato unionale e sulle distorsioni relative alle materie prime.

Valutazione del pregiudizio e interesse dell'Unione

L'industria dell'Unione, composta dai due produttori che hanno collaborato, ha registrato un deterioramento complessivo: calo della produzione, dell'utilizzo degli impianti, delle vendite e della produttività, redditività tornata negativa nel periodo dell'inchiesta di riesame, flusso di cassa negativo e investimenti non sufficienti a compensare le pressioni concorrenziali. La Commissione conclude che il pregiudizio notevole persiste e che, senza misure, l'industria potrebbe non sopravvivere. Quanto all'interesse dell'Unione, non sono emersi elementi contrari provenienti da importatori o utilizzatori; il mantenimento del dazio è dunque ritenuto conforme all'interesse generale.

Dispositivo: aliquote e condizioni di applicazione

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC. Le aliquote individuali sono pari al 17,0 % per Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd, al 41,0 % per Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd e al 38,8 % per Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd; per tutte le altre società l'aliquota è del 63,5 %. L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione specificamente prescritta dal regolamento; in difetto, si applica l'aliquota residua.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure

Il regolamento interviene ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e, dopo il riesame, mantiene le misure antidumping sulle importazioni dalla RPC. La Commissione considera provati la persistenza del dumping, il rischio di persistenza del pregiudizio e la compatibilità del mantenimento delle misure con l'interesse dell'Unione.

Definizione del prodotto oggetto del riesame

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, con contenuto di tungsteno pari ad almeno il 94 % in peso, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, classificati ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991010 e 8515908010).

Accertamento del dumping e applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis

Poiché i produttori cinesi non hanno collaborato, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ex articolo 18 del regolamento di base e ha costruito il valore normale sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Ha ritenuto esistenti distorsioni significative nella RPC e ha scelto la Turchia come paese rappresentativo per i costi di manodopera ed energia elettrica; per la principale materia prima (PTA) ha utilizzato un valore di riferimento internazionale del National Minerals Information Center/U.S. Geological Survey.

Margine di dumping e persistenza del dumping

Il confronto tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione CIF ha portato a un margine di dumping del 55 %. La Commissione conclude che il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame e che, in caso di abrogazione delle misure, persisterebbe o si reitererebbe, tenuto conto della notevole capacità inutilizzata nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione e delle distorsioni sulle materie prime.

Valutazione del pregiudizio all'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è composta dai due produttori che hanno collaborato e presenta un quadro complessivamente deteriorato: calo della produzione, dell'utilizzo degli impianti, delle vendite, del flusso di cassa e della redditività, con ritorno a livelli di perdita nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ritiene che il pregiudizio notevole persista e che, senza misure, la situazione peggiorerebbe sensibilmente.

Interesse dell'Unione

La Commissione conclude che il mantenimento dei dazi è nell'interesse dell'Unione. L'industria unionale ne trarrebbe beneficio, mentre importatori e utilizzatori non hanno fornito elementi contrari e l'incidenza del prodotto sui costi a valle è considerata marginale.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono fissate aliquote individuali del dazio antidumping definitivo sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, pari al 17,0 % per Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd, al 41,0 % per Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd, al 38,8 % per Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd e al 63,5 % per tutte le altre società.

Condizione documentale per le aliquote individuali

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, datata e firmata da un responsabile identificato. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio della categoria "tutte le altre società".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalicommercio internazionale

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